Autoriparazione

AUTORIPARAZIONI

Le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (Legge 122/92) sono tenute a presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso il Registro delle Imprese o All’Albo regionale delle imprese artigiane.

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

L'attività di autoriparazione, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 224/2012, si distingue nelle attività di:

  1. meccatronica;

  2. carrozzeria;

  3. gommista.

La meccatronica

La L. n. 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la L. 122/1992, creando l'attività di meccatronica - che va a sostituire le attività di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”.

Le imprese che, alla data del 05/01/2013, erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

Iscrizione di nuove imprese

In base alle disposizioni contenute nella Legge n. 2015/2017, dal 5 gennaio 2018 non è più consentita l’apertura di nuove imprese operanti solo in una delle precedenti ex sezioni della meccanica-motoristica od elettrauto.

È inoltre necessario che gli interessati – aspiranti nuovi responsabili tecnici – nel caso non posseggano un titolo di studio abilitante, maturino l’esperienza professionale come di seguito specificato, precisando che per imprese operanti nel settore si intendono imprese già abilitate all’attività di meccatronica, non essendo più possibile far valere l’esperienza acquisita sulla base della vecchia disciplina - come elettrauto o come meccanico-motoristico – in quanto non più applicabile:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli previsti dalla Legge n. 122/1992;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni

Requisiti del responsabile tecnico

L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.

I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.

Requisiti morali

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;

  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92.

Requisiti personali

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia;

  • non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva.

Requisiti professionali
(è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati)

  • aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all'attività);

  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l'attività;

  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14/12/1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18/4/94).

I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (15/12/1994), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Rapporto di immedesimazione

(Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate)

  • titolare di un’impresa individuale; 

  • socio/amministratore di società;

  • dipendente dell’impresa;

  • familiare collaboratore (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare della ditta individuale.

Non è possibile ricoprire la carica di Responsabile Tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa.

Comunicazione antimafia

Le modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.

In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il modello Comunicazione Antimafia, in cui sono elencati anche gli altri soggetti tenuti alla sottoscrizione del modello stesso.

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Ultima modifica:
Lunedì, Aprile 29, 2024 - 10:16