Si comunica che dal 01/04/2022 la Camera Valdostana non accetterà più il deposito del bilancio da parte di soggetto delegato con Procura ComUnica. Le uniche modalità di presentazione della pratica di deposito del bilancio ammesse saranno quelle presentate:
- da un amministratore della società o dal liquidatore della società;
- dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 riportando la necessaria dichiarazione nel Modello XX-Note;
- dal notaio.
Si prega di prendere visione del Manuale Operativo e del prospetto dei soggetti legittimati al deposito sotto allegati.
Dettagliate istruzioni sulle varie tipologie di deposito e sulle modalità operative per questo adempimento sono reperibili nelle schede dedicate del SARI - Servizio di Assistenza specialistica del Registro Imprese.
Il deposito del bilancio e dell'eventuale elenco soci NON rientrano tra gli adempimenti compresi nella COMUNICAZIONE UNICA.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in :
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30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 C.c.) per i bilanci di esercizio delle società di capitali e delle società cooperative;
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entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per le situazioni patrimoniali dei consorzi con attività esterna (codice atto 720) e dei contratti di rete con personalità giuridica (rete soggetto) (codice atto 722);
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contestualmente al deposito del proprio bilancio di esercizio, per i bilanci consolidati depositati dalle società controllanti (art. 42 del D.lgs. 127/91) o dalle società controllate (che si avvalgono dell'esonero ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 5, del D.lgs. 127/91).
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo ai festivi (art. 3 DPR 558/99).
Si ricorda che il Registro Imprese non può accettare in deposito bilanci non approvati (art. 2435 c.c.).
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. L'inosservanza della citata normativa comporta l'applicazione della sanzione prevista dall’art. 2631 c. 2 c.c. per ogni obbligato.
Qualora però l'assemblea sia stata convocata nei termini e non si sia comunque giunti all'approvazione del bilancio per vari motivi (assemblea deserta, quorum non raggiunto etc), l'impresa non è sanzionabile.
In tali casi, qualora il bilancio sia stato approvato oltre i termini di legge ma vi siano state delle precedenti convocazioni nei termini, si raccomanda di allegare alla pratica di deposito del bilancio i relativi verbali o dare indicazione nelle premesse del verbale di approvazione del bilancio dell'avvenuta convocazione nei termini di legge, specificandone le date. In mancanza di tale documentazione l'Ufficio applicherà le sanzioni del caso.
SANZIONI
Sono previste sanzioni (vedi la specifica sezione del sito) in caso di ritardato o omesso deposito del bilancio nei termini, o di tardiva convocazione dell’assemblea.
INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO RETTIFICA DI BILANCI DEPOSITATI
Ogni eventuale rettifica al bilancio, o ai suoi allegati già depositati presso il Registro delle Imprese, comporta un nuovo integrale deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto (vedi Manuale operativo deposito bilanci).
Il nuovo deposito deve essere eseguito con le stesse modalità del primo, ed è soggetto al pagamento dei consueti diritti di segreteria di deposito bilancio e dell'imposta di bollo. Dovrà indicarsi nel Riq. note, una dicitura del seguente tenore: "A rettifica del deposito effettuato in data ..... al prot. n. .....".
Il deposito a rettifica non sostituisce il precedente deposito: entrambi rimangono visibili nella posizione anagrafica della società, e verrà indicato nel primo deposito il num di prot e la data del nuovo deposito corretto.
Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio rettificato.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ IN CALCE AI DOCUMENTI
Per quanto riguarda le dichiarazioni di conformità da apporre in calce ai documenti si raccomanda di seguire le istruzioni contenute nel Prospetto soggetti leggitimati al deposito (disponibile in allegato).
L'Ufficio depositi bilanci esaminerà le singole richieste di apertura di correzione o annullamento di pratiche di bilancio secondo l’ordine cronologico delle istanze.
DIRITTI DI SEGRETERIA
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Deposito del bilancio d'esercizio con o senza elenco soci: 62,40 euro
- Deposito bilancio d'esercizio di Cooperative Sociali: 32,40 euro
- Rettifica di bilancio già depositato: 62,40 euro
- Deposito di bilancio delle Start Up Innovative: esente da diritti di segreteria per i primi 5 anni dall’atto costitutivo
- Deposito di bilancio delle PMI innovative: 62,40 euro
IMPOSTA DI BOLLO
- L'imposta di bollo dovuta complessivamente per la pratica è stabilita nella misura fissa di 65,00 euro
- Il bilancio delle Cooperative sociali è esente da imposta di bollo
- Il bilancio delle Start Up Innovative è esente da imposta di bollo per i primi 5 anni dall’iscrizione
- Il bilancio delle PMI innovative è esente da imposta di bollo per i primi 5 anni dall’iscrizione