Procedure Concorsuali

PROCEDURE CONCORSUALI

 

Il R.D. 16/03/1942 n. 267 dispone che i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare siano resi noti ai terzi tramite iscrizione nel registro imprese, dietro comunicazione d’ufficio della cancelleria del tribunale al registro imprese competente. A seguito del D. Lgs. 5/2006, la pubblicità ha natura dichiarativa.

 

L’iscrizione d’ufficio riguarda principalmente i seguenti atti:

 

in ambito di procedura di fallimento:

 

  • apertura di fallimento (art. 17 L.F.) e/o riapertura (art. 121 L. F.);

  • revoca del fallimento (art. 18 L.F.);

  • nomina nuovo curatore a seguito di sostituzione o revoca del precedente (artt. 37 e 37bis L.F.);

  • esercizio provvisorio dell’impresa: autorizzazione – cancellazione – cessazione (art. 104 L.F.);

  • chiusura del fallimento (art. 119 L.F.);

 

in ambito di concordato fallimentare:

 

  • omologa di concordato (art. 129 L.F.);

  • esecuzione del concordato (art. 136 L.F.);

  • risoluzione del concordato (art. 137 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;

  • annullamento del concordato (art. 138 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;

  • chiusura del fallimento per definitività del decreto di omologazione del concordato (art. 130 L.F.);

 

in ambito di concordato preventivo:

 

  • ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.);

  • omologa del concordato preventivo (art. 180 L.F.);

  • sentenza di accoglimento o di rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione (art. 183 L.F.)

  • risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.)

  • annullamento del concordato preventivo e dichiarazione del fallimento (art. 186 L.F.)

  • esecuzione del concordato preventivo (art. 185 L.F.)

 

Vi sono poi alcune fattispecie la cui pubblicità deve essere richiesta dal soggetto interessato/legittimato, quali:

 

  • Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore, da presentarsi dal curatore medesimo (art. 33 L.F.);

  • Cancellazione dal registro delle imprese delle società a seguito di chiusura del fallimento, da presentarsi dal curatore (art. 118 L.F.);

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (aert. 182Bis L.F.), a cura del/i debitore/soci/legali rappresentanti;

  • Contratto di affitto di azienda (art. 104bis L.F.), a cura del notaio;

  • Vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.), a cura del notaio;

  • Vendita di quote di srl (art. 106 L.F.), a cura del notaio;

  • In caso di società di capitali, proposta di concordato (art. 152), a cura del notaio rogante.

 

Per approfodimenti in merito consultare le schede dedicate del SARI (Servizio di Assistenza specialistica del Registro Imprese)

 

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Ultima modifica:
Giovedì, Novembre 19, 2020 - 19:20