Commercio all’Ingrosso

COMMERCIO ALL’INGROSSO

 

Per commercio all'ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali. Solo soggetti con partita IVA.

 

Lo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso:

  • alimentare – è subordinato al possesso dei requisiti morali e alla presentazione della SCIA sanitaria presso lo Sportello unico (Il possesso dei requisiti professionali è stato, soppresso dal D.Lgs 147/2012, a decorrere dal 14/9/2012);

  • non alimentare - è subordinato al possesso dei requisiti morali .

REQUISITI

I requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. sono i seguenti:


1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che:

a. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.


 

Soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa.
In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n.218/2012) - Codice delle leggi antimafia.


 

COMMERCIO ALL'INGROSSO CON E SENZA DEPOSITO

Nei campi descrittivi delle attività svolte della modulistica registro imprese/REA, è necessario specificare se l'attività è esercitata con o senza deposito; in caso di presenza del deposito, è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune competente per territorio, quando prevista dal regolamento comunale.

 

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Ultima modifica:
Giovedì, Novembre 19, 2020 - 19:10