Agenti di affari in mediazione

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

L'attività dell'agente di affari in mediazione (mediatore) consiste nel mettere in contatto due o più parti al fine di concludere un affare, senza legami con alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

  • immobiliare (mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);

  • merceologico (mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);

  • servizi vari (mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti e iscrive l’impresa o l’attività nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi o amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformarsi alla normativa ed ai suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.

L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della SCIA al Registro Imprese.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

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Ultima modifica: Lunedì 25 Marzo 2024