Diritto Annuale

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Art 2 del Decreto Ministeriale n. 359/2001
Secondo, il decreto il presupposto è l’iscrizione nel Registro delle Imprese, quindi riguarda tutte le imprese, individuali e societarie, in esso iscritte, nonché

  • i soggetti collettivi iscritti solo al REA (fondazioni, associazioni...)
  • le persone fisiche iscritte al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero.

L’obbligo esiste:

  • per tutti i soggetti iscritti al primo di gennaio di ogni anno;
  • per quelli che si iscrivono in corso d’anno, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEZIONE IN CUI SI E' ISCRITTI

PER L'IMPRESA INDIVIDUALE, diverso è l’importo dovuto dai piccoli imprenditori rispetto agli imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria.

Trasferimento di sezione
Nel caso in cui si presenti la domanda di trasferimento di sezione, il diritto dovuto varierà dall’anno successivo all’iscrizione nella nuova sezione. Nel caso in cui si sia trattato di una errata iscrizione nella sezione ordinaria, è necessario rivolgersi al Giudice del Registro delle imprese, che potrà ordinare al Registro l’iscrizione retroattiva nella sezione speciale.

PER I SOGGETTI COLLETTIVI E PER LE PERSONE FISICHE ISCRITTE AL REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri) che presentano la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non è previsto il versamento al momento della richiesta, ma il diritto dovuto varierà dall’anno successivo alla nuova iscrizione.

PER TUTTI I SOGGETTI COLLETTIVI che presentano la domanda di trasferimento di sezione o di iscrizione come soggetto REA, il diritto dovuto varierà dall’anno successivo all’iscrizione nella nuova sezione.

CASI PARTICOLARI

Fusione
Una società che prima della scadenza del termine di pagamento ha incorporato per fusione un'altra impresa, dovrà pagare il diritto anche per questa, secondo le regole di calcolo indicando sul modello F24 il codice fiscale e i dati della società incorporata. Se a seguito della fusione comunica l’apertura delle stesse unità locali già esistenti in capo alla società incorporata, per queste non pagherà il diritto dovuto per la prima iscrizione.

Scissione
Una società, che a seguito di atto di scissione, beneficia di parte del patrimonio della società scissa, se non adempie al pagamento del diritto annuale dovuto, dovrà pagare il diritto anche per questa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnatole, indicando sul modello F24 il codice fiscale e i dati della società scissa.Se a seguito della scissione comunica l’apertura delle stesse unità locali già esistenti in capo alla società incorporata, per queste non pagherà il diritto dovuto per la prima iscrizione.

Le imprese soggette alla cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, devono pagare il diritto fino all'intervenuta cancellazione.

CHI E' ESONERATO DAL PAGAMENTO

Art 4 del Decreto Ministeriale n. 359/2001
Per essere esonerati dal pagamento del diritto non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese.
In base a tale principio, la domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:

  • l’impresa individuale ha cessato l’attività;
  • le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione, hanno approvato il bilancio finale;
  • le società di persone e i consorzi si sono sciolti senza messa in liquidazione.

Sono inoltre esonerate, dall’anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento:

  • le imprese poste in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo l'esercizio provvisorio dell´attività)
  • le cooperative sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità Governativa (art. 2545 septiesdecies c.c.).
ATTENZIONE: le imprese che omettono o ritardano la richiesta di cancellazione dal Registro o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria, saranno tenute al pagamento finché permane l’iscrizione. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano l'attività a seguito di conferimento in altra impresa.

ESONERO PER LE START-UP E GLI INCUBATORI CERTIFICATI

L’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” definisce e regola la pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati stabilendo, al comma 8, che, al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma, devono essere iscritti in apposita sezione speciale del Registro imprese. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura, comunque, non oltre il quinto anno di iscrizione.

La medesima disciplina è applicata agli incubatori certificati.

Contatti
Unità organizzativa:
Ufficio Diritto Annuale
Indirizzo:
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono:
0165 573068
Email:
PEC:
registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it
Orari:


Referenti:
Dirigente: Dott.ssa Katia Butelli
Segreteria: Maria Grazia Audisio

Ultima modifica:
Giovedì, Maggio 20, 2021 - 14:42