Agenti e Rappresentanti di Commercio

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

 

L'attività di agente di commercio è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere attività di agente e/o rappresentante di commercio devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 204/1985 e successive modificazioni.

Devono altresì essere in possesso dei requisiti anche coloro che a qualsiasi titolo (tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti, procuratori, institori, dipendenti...) svolgono l'attività per conto dell'impresa.

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive l’impresa o l’attività esercitata nel Registro o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg. dalla presentazione della SCIA.

Divieto di Prosecuzione dell’Attività

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi, l'Ufficio del registro imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente entro 30 giorni.

Con Decreto del Ministeriale del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità:

- di iscrizione nel Registro delle Imprese,

- dell'attività di agenzia e rappresentanza,

- di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.


 

SCIA

L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010, con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “ARC” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “Requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nel modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

Requisiti personali e morali

  • avere raggiunto la maggiore età;

  • per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato (anche in attesa di occupazione), o per lavoro autonomo o per motivi familiari;

  • non essere dipendente da persone, associazioni o Enti Pubblici o privati, tranne il caso di chi effettua un part-time non superiore al 50% in un ente pubblico;

  • non svolgere attività per le quali è o era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori;

  • non essere interdetto, inabilitato, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

  • non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione previste del D.lgs.159/2011 (Codice antimafia).

Requisiti professionali

In alternativa uno dei seguenti requisiti:

CORSO PROFESSIONALE:

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;

ESPERIENZA LAVORATIVA:

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque, alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria), collaboratore familiare, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione;

TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE DIRETTAMENTE ABILITANTE:

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE REA:

  • essere iscritto nell’apposita Sezione Speciale Rea di cui all'art. 7 del D.m. 26/10/2011.

Le incompatibilità dell'agente rappresentante

Sono incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:

  • tutte le attività di lavoro dipendente (comunque svolte) da persone, associazioni od enti, privati o pubblici, ad eccezione del lavoro dipendente part-time negli enti pubblici purché non superiore al 50%.

  • l'attività di agente di affari in mediazione.

UNITA' LOCALI

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

MODIFICHE

L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività presentando un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.

ATTENZIONE
La comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (ad esempio: modifica ditta, trasferimento di sede nella provincia e etc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro imprese/rea) senza compilazione del modello "ARC".

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività hanno facoltà di richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA al fine di conservare e mantenere nel tempo il proprio requisito professionale.

Ripresa Attività

Qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricominci l'attività di agenzia o rappresentanza deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "Requisiti" del modello "ARC".

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel Rea perché

In caso di agente o rappresentante di commercio di oggetti preziosi occorre produrre in aggiunta, a quanto sopra indicato, la Licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 T.u.l.p.s..

La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica ComUnica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese.

L'ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

Attività esercitata presso Unità Locali

Presso ogni sede secondaria o unità locale in cui si svolge l’attività di agente di commercio, l’impresa deve nominare almeno un preposto in possesso dei requisiti. Lo stesso soggetto può essere preposto in più sedi o unità locali per la stessa impresa.

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Ultima modifica:
Giovedì, Novembre 19, 2020 - 18:49