Verificazione periodica degli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali

La funzione di misura legale è la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura (utilizzati per funzioni di misura legali) dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.

Il titolare dello strumento è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Obblighi dei titolari degli strumenti

I titolari degli strumenti devono:

  • comunicare entro 30 giorni, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio e di fine dell’utilizzo degli strumenti con i dati previsti dall’art.9, comma 2 del d.m. 93/2017 (modello di comunicazione allegato);
  • mantenere l'integrità del contrassegno di verificazione periodica nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Spetta ai titolari degli strumenti richiedere la verificazione periodica degli stessi nei seguenti casi:

  • entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico seguito di riparazioni che abbiano comportato la rimozione di etichette o sigilli di protezione;
  • secondo le periodicità indicate nella tabella seguente e entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verificazione periodica;

TIPO DI STRUMENTO

PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE
DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa nei prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno

Altre tipologie: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell’acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni

Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 ann

Contatori del gas

A pareti deformabili: 16 anni

A turbina e rotoidi: 10 anni

Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume

Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni

Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni

Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 18 anni 

Statici:

bassa tensione (BT fra 50V e 1000V) di classe di precisione A,B o C: 15 anni

media e alta tensione (MT-AT maggiore di 1000V): 10 anni

Contatori di calore

Portata Qp fino a 3 m3/h

Con sensore di flusso meccanico: 6 anni

Con sensore di flusso statico: 9 anni

Portata Qp superiore a 3 m3/h

Con sensore di flusso meccanico: 5 anni

Con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

 
Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla periodicità delle verificazioni periodiche per alcuni strumenti di misura in servizio (prot.U.0302627 del 09/08/2018): 

  • pesi facenti parte integrante di strumenti per pesare a funzionamento non automatico periodicità della verificazione periodica 3 anni
  • contatori dell'acqua meccanici con portate permanenti superiori a 16 m3/h  periodicità della verificazione periodica 10 anni
  • contatori dell'acqua statici/venturimetrici con portate permanenti inferiori a 16m3/h  periodicità della verificazione periodica 13 anni

I soggetti abilitati all'esecuzione della verificazione periodica:

  • organismi abilitati allo svolgimento di attività di verificazione periodica. 
  • L'elenco degli organismi abilitati alla verificazione periodica è presente sul sito istituzionale di Unioncamere consultabile al link: www.metrologialegale.unioncamere.it

SANZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra individuate ai punti I), II) e III) costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D.Lgs. 22/2007, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l'art. 19 del D.Lgs. 22/2007, si applica la sanzione stabilita all'art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D.Lgs. 517/92, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l'art. 10 del D.Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Per tutti gli altri strumenti, ivi compresi quelli approvati secondo la norma nazionale di riferimento, per le violazioni degli obblighi sanciti dal D.M. 93/2017 riconducibili "all'uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge", trova applicazione l'art. 692 c.p., che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 619 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.
Contatti

Ufficio Metrico

Unità organizzativa
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Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573045
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore metrico: Patrizia Demartini

Ispettore metrico: Matteo Magro 
Segreteria: Vera Verthuy
Ultima modifica: Lunedì 8 Gennaio 2024