Il cronotachigrafo è uno strumento che registra velocità, ora, percorrenza e periodi di riposo su un disco di carta e deve essere installato sugli automezzi:
- adibiti al trasporto di passeggeri con un numero di posti a sedere superiore a 8 (escluso il conducente) e con un peso massimo superiore a 10 tonnellate
- adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate
Con l'entrata in vigore delle normative relative al tachigrafo digitale, non è più possibile la concessione di nuove autorizzazioni al montaggio, prova e taratura di soli tachigrafi analogici.
Le attività di riparazione e taratura dei cronotachigrafi analogici sono effettuabili solamente dalle officine già in possesso dell'autorizzazione. In questo caso l'officina autorizzata ha l'obbligo di annotare tutte le riparazioni effettuate in un apposito registro recante gli estremi del provvedimento ministeriale di autorizzazione.
Nel caso in cui un Centro Tecnico per tachigrafi digitali richieda anche l'autorizzazione ad effettuare operazioni di riparazione e taratura sui cronotachigrafi analogici l'ufficio metrico è competente ad effettuare una verifica per accertare i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Eventuali variazioni e cessazione dell'officina autorizzata devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio metrico.
In caso di cessazione dell'attività di riparazione dei cronotachigrafi CEE l'officina autorizzata deve riconsegnare all'Ufficio metrico l'autorizzazione in originale, il registro delle operazioni ed i punzoni riproducenti in marchio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.M. 24 maggio 1979 - Condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E., disciplinati dal regolamento (CEE) n.1463/70 del 20 luglio 1970, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727