La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara (art. 1 Legge 441/81).
Le bilance utilizzate per la vendita di prodotti allo stato sfuso devono:
- essere posizionate in modo che l'acquirente possa visualizzare il peso netto della merce;
- essere di tipo legale;
- essere provviste del dispositivo di azzeramento della tara;
- avere una divisione adeguata all'utilizzo;
- essere sottoposte regolarmente alla verificazione periodica.
TIPOLOGIA PRODOTTO |
DIVISIONE g |
1) Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati |
5 |
2) Generi si salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, ittiche incluse, alimenti dolci, caffè, thè, funghi secchi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n.1 e al n. 3 |
2 |
3) Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche |
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DIVISIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI NELLA VENDITA AL MINUTO ED A PESO DELLE MERCI ALLO STATO SFUSO (d.m. 21 dicembre 1984)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 5 agosto 1981, n. 441 - Vendita a peso netto delle merci
- Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984 - Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci