Tachigrafi digitali e officine autorizzate

Il tachigrafo è lo strumento di registrazione dei periodi di guida, di riposo e delle velocità di guida presente sugli autoveicoli, immatricolati in uno stato membro dell'unione e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci.

La normativa comunitaria, nel settore del trasporto su strada, Regolamento CE 561/2006 e quella nazionale, art. 179 del Codice della Strada, prevedono che debbano essere equipaggiati di tachigrafo omologato e correttamente funzionanti:

  • I veicoli, adibiti al trasporto viaggiatore,atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente
  • I veicoli, adibiti al trasporto merci, di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate

Sono esentati dall'obbligo di usare i cronotachigrafi i seguenti veicoli (art. 3 Regolamento CE n. 561/2006):

  • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio  regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
  • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
  • veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
  • veicoli speciali adibiti ad usi medici
  • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa
  • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione
  • veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
  • veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci

Sono altresì esentati dall'obbligo di dotazione ed uso dell' apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni i veicoli elencati dal d.m. 20 giugno 2007:

  • veicoli o combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale
  • veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio
  • veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti
  • veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale

I cronotachigrafi intelligenti devono essere installati - in caso di sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico/digitale - sui veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere dal 15 giugno 2019 ed adibiti al trasporto su strada.

Autorizzazione dei centri tecnici

L'installazione, la manutenzione e la verifica periodica dei cronotachigrafi digitali/intelligenti possono essere eseguiti esclusivamente dalle officine autorizzate "Centri tecnici". L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Ufficio metrico della Camera di commercio ha le seguenti competenze delegate dal Ministero:

  • l'attivita' ispettiva finalizzata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero;
  • il rinnovo dell'autorizzazione,  di  cui  all'art.  9 del D.M. del 23 febbraio 2023,  e  dei provvedimenti conseguenti;
  • l'attivita' di sorveglianza di cui agli articoli 10, 11 e 19 del D.M. del 23 febbraio 2023.

Possono essere autorizzati in qualità di "centro tecnico" i seguenti soggetti:

  • i  fabbricanti  dell'Unione europea di veicoli soggettiall'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
  • i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo; 
  • i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonche' le officine concessionarie aventi sedi in Italia; 
  • le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico. 
Al fine di evitare conflitti di interesse i Centri tecnici autorizzati non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati di seguito siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili. 

L'assenza o la presenza di potenziali conflitti di interesse sono oggetto di apposita dichiarazione da parte dei seguenti soggetti:

  • i titolari di imprese individuali;
  • i soci amministratori delle societa' di persone;
  • i legali rappresentanti della societa' di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega;
  • per le societa' di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico;
  • nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica;
  • nel caso di gruppo d'imprese, anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa controllante;
  • il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico. 

Le istanze di nuova autorizzazione come Centri tecnici sono presentate per le attivita' sui tachigrafi digitali di ogni generazione e, eventualmente, possono ricomprendere anche le attivita' sui tachigrafi analogici.. L'istanza di autorizzazione ad operare come Centro tecnico e' sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata, con modalita' telematica, al Ministero per il tramite della camera di commercio competente per territorio

L'autorizzazione ha validità biennale ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti dalle normative per la concessione dell'autorizzazione.

Rinnovo autorizzazione Centro tecnico

Il  Centro tecnico presenta l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei novanta giorni antecedenti la sua scadenza, presentando domanda alla camera di commercio con le stesse modalita' telematiche previste per l'istanza dell'autorizzazione.

La camera di commercio, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa in tutte le sue parti, notifica all'istante il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza di rinnovo e lo comunica al Ministero e all'Unioncamere.

L’istanza di rinnovo, redatta secondo il modello predisposto dal Ministero e successivamente allegato, è accompagnata da due distinte autodichiarazioni sottoscritte rispettivamente dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, l'istanza e' corredata dall'attestazione di versamento del diritto di segreteria con le modalita' previste per il pagamento alle pubbliche amministrazioni, in favore della camera di commercio.

I moduli e allegati necessari per le istanze presentate dai centri tecnici sono disponibili negli allegati a fondo pagina.

Tachigrafi intelligenti

Ai sensi del Regolamento Europeo 165/2014, dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati di “tachigrafo intelligente” con funzioni di registrazione della posizione del veicolo, di diagnosi remota di eventuale manomissione o uso improprio, di comunicazione con le autorità di controllo mentre il veicolo è in movimento. 

Per operare anche sui tachigrafi intelligenti i centri tecnici già autorizzati a effettuare interventi tecnici sui tachigrafi digitali di cui all'art.2, lettera i) del d.m. 10/08/2007 possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione, che avrà la validità temporale dell'autorizzazione originiaria, presentando istanza (modulo disponibile negli allegati a fondo pagina) al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VIII - Strumenti di misura e metalli preziosi - per il tramite dell'Ufficio Metrico della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni - effettuando un pagamento di € 260,00 dei diritti di segreteria relativi all'estensione dell'autorizzazione per operare sui tachigrafi (come specificato nella nota MISE n. 0196846 del 26/07/2019). 
Il pagamento può essere effettuato allo Sportello dell'Ufficio Metrico mediante bancomat o contanti, diversamente si può pagare unicamente tramite il sistema PagoPa a seguito di emissione di avviso da parte della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni.

L'art. 26 del D.M del 23 febbraio 2023 prevede l'adeguamento alle disposizioni vigenti dei centri tecnici che opernao solo sui cronotachigrafi analogici entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto e dunque entro il 6 NOVEMBRE 2024 e non saranno rilasciate più nuove autorizzazioni per SOLO ANALOGICI, potrà conservarla il centro tecnico che ne è già in possesso oppure chi ha una qualunque autorizzazione sul digitale. In caso di mancata istanza di conformazione l'autorizzazione sull'analogico decadrà automaticamente entro il 06/11/2024.
Le officine con autorizzazione anche per il digitale chiedono il rinnovo con allegata dichiarazione di impegno ad adeguarsi al nuovo decreto entro il SUCCESSIVO RINNOVO, entro il termine dell'adeguamento presentano alla Camera di Commercio l'istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica che comprenda entrambe le attività unitamente alla dichiarazione di avvenuta conformazione, la camera ne verifica l'effettiva realizzazione e ed invia l'esito al Ministero che assegna un numero unico e rilascia un'autorizzazione omnicomprensiva.
I centri tecnici con autorizzazione ad operare solo sui tachigrafi digitali chiedono il rinnovo con allegata dichiarazione di impegno ad adeguarsi al nuovo decreto entro il SUCCESSIVO RINNOVO, terminano l'adeguamento inviando apposita comunicazione alla Camera di Commercio che ne verifica l'effettiva realizzazione e ad esito positivo invia al Ministero l'esito del controllo.

Normativa di riferimento

  • D. M . 23 febbraio 2023 Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
  • REGOLAMENTO (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
  • REGOLAMENTO (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
  • REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
  • REGOLAMENTO (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
  • REGOLAMENTO (UE) n. 1266/2009 della Commissione del 16 dicembre 2009 che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada 
  • REGOLAMENTO (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
  • REGOLAMENTO (UE) n.165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
  • REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n.561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo di tachigrafi
  • D.M. 10 agosto 2007 Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazione per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361
  • DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008 , n. 144 Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
  • DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245 Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)
  • Circolare Ministeriale - Quesito art. 17 del d.m. 10 agosto 2007
  • Circolare del Ministero dello Sviluppo economico prot.31981 del 09/03/2015

Tempi di guida e di riposo

  • MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 20 Giugno 2007 - Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni. (GU n. 236 del 10-10-2007 ) 
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.234 Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.
Contatti

Ufficio Metrico

Unità organizzativa
Ufficio Metrico
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573045
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore metrico: Patrizia Demartini

Ispettore metrico: Matteo Magro 
Segreteria: Vera Verthuy
Ultima modifica: Venerdì 12 Gennaio 2024