Segnalazione illeciti

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una specifica forma di tutela a beneficio del segnalatore che riferisce di condotte illecite - delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni di malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fine privato delle funzioni pubbliche - delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e gestito nel rispetto del principio di riservatezza dei dati identificativi del segnalante e, in generale, della normativa in materia di protezione dei dati personali. La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

In armonia con le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, aggiornate dalla delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025, la Chambre utilizza la piattaforma https://www.whistleblowing.it/ che consente di effettuare segnalazioni in forma anonima accedendo al sito chambrevaldotaine.whistleblowing.it

Il sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite offre le seguenti le seguenti garanzie di protezione dell’identità del segnalante:

  • separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione
  • adozione di codici sostitutivi dei predetti dati identificativi
  •  conduzione della fase istruttoria in modalità anonima
  • associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario (ad esempio, in caso di procedimento disciplinare a carico del dipendente segnalato, qualora la rivelazione dell’identità sia assolutamente indispensabile per la sua difesa).

Per contro, il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Ultima modifica:
Martedì, Febbraio 3, 2026 - 11:15