Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate con la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo.
Alcuni esempi:
- Occhi: occhiali, maschere, visiere, schermi
 - Capo: casco, elmetto
 - Arti inferiori: scarpe, ginocchiere, ghette
 - Cadute: imbragature
 - Corpo: indumenti di protezione
 
Sono suddivisi in 3 categorie:
- D.P.I. di prima categoria: destinati alla protezione da rischi di lieve entità (es. occhiali da sole).
 - D.P.I. di terza categoria: destinati alla protezione da rischi di morte o di lesioni gravi permanenti.
 - D.P.I. di seconda categoria: tutti i DP.I. non classificabili nelle altre due categorie, quali ad esempio, protezione dell'udito, caschi per attività sportive, indumenti protettivi per attività sportive.
 
I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.
Sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 475/92:
- i dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o polizia ( es. scudi)
 - i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione
 - i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (es. stivali) , calore (es. guanti) , acqua - umidità (es. guanti da cucina)
 - caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote
 
Nella Guida all'acquisto degli occhiali da sole (ad azione non correttiva) è indicato che questi devono:
- essere dotati di marcatura CE
 - recare sull'occhiale o sul suo imballaggio il nome e l'indirizzo del fabbricante e i dati identificativi del prodotto
 - essere accompagnati da una nota informativa in lingua italiana, redatta in modo preciso e comprensibile, che indichi fra l'altro: nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione Europea; istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione; eventuali accessori utilizzabili e caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; classi di protezione adeguate ai diversi tipi di rischio e corrispondenti limiti di utilizzazione (cioè la categoria del filtro solare da 0 a 4 e il tipo di filtro solare - degradante o fotocromatico o polarizzante); classe ottica, in base alla qualità della lente; il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto; eventuale riferimento alle direttive comunitarie applicabili
 
Normativa di riferimento
- D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE
 
Guide e Pubblicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale
- Guide all'acquisto e all'uso degli occhiali da sole pubblicate sul sito Unioncamere http://vigilanzamercato.unioncamere.it/P42A0C29S2/Pubblicazioni-per-il-consumatore.htm