Prodotti tessili

DEFINIZIONE

Per prodotto tessile si intende il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:                                  

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso
  • le parti tessili:
    • dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti
    • dei rivestimenti di materassi
    • dei rivestimenti degli articoli da campeggio

purché tali parti tessili costituiscano aleno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti

  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità alla normativa vigente.
 

DESIGNAZIONE DELLA COMPOSIZIONE

Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazione di fibre tessili indicate nell'allegato I del regolamento CE n. 1007/2011, es. cashmere e non più kashmir.

Prodotti puri
  • Un prodotto tessile può essere definito con il termine "100%", "puro", o "tutto" se composto interamente da una stessa fibra tessile.
    Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone
  • Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a:
    • 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
    • 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato
Prodotti di lana vergine o lana di tosa
  • Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato "lana vergine" o "lana di tosa" purché sia composto esclusivamente di un fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o tratta in modo diverso dal "necessario".
  • La denominazione si può usare anche per mischie se la quantità di lana non è inferiore al 25% e in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra. E' obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa.
  • Sui prodotti dichiarati in "lana vergine" o "lana di tosa" è ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a 0,3%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica.
Prodotti tessili composti da più fibre
  • un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente
    Esempio: poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20%
  • Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% in peso, può essere etichettato "minimo 85%" seguito dalla denominazione della fibra
    Esempio: poliestere 90% oppure poliestere minimo 85% oppure poliestere 90% viscosa 10%
  • un prodotto tessile composto da una o più fibre nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazioni delle loro percentuali in peso
    Esempio: poliestere 50% - cotone 30% - acrilica
  • una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono essere indicate coni termini "altre fibre", immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso
    Esempio: cotone 85% - altre fibre 15%
  • i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale in lino è pari almeno al 40% del peso totale del tessuto sbozzinato, possono essere designati con la denominazione "misto lino" completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone - trama puro lino"

OBBLIGHI

  • Il fabbricante, all'immissione di un prodotto sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
  • Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
  • Il distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifichi il contenuto. Il distributore, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno previsto dalla legge.

L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua ufficile dello stato menbro su cui il territorio sono messi a disposizione del consumatore.

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno
  1. Fermamaniche di camicie
  2. Cinturini di materia tessile per orologio
  3. Etichette e contrassegni
  4. Manopole di materia tessile imbottite
  5. Copricaffettiere
  6. Copriteiere
  7. Maniche di protezione
  8. Manicotti non di felpa
  9. Fiori artificiali
  10. Puntaspilli
  11. Tele dipinte
  12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
  13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
  14. Ghette
  15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
  16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
  17. Articoli di materia tessile da viaggio
  18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
  19. Chiusure lampo
  20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
  21. Copertine di materia tessile per libri
  22. Giocattoli
  23. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
  24. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
  25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
  26. Copriuova
  27. Astucci per il trucco
  28. Borse in tessuto per tabacco
  29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
  30. Custodia per telofoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm2
  31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
  32. «Nécessaires» da toletta
  33. «Nécessaires» per calzature
  34. Prodotti funerari
  35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
  36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
  37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI), destinati normalmente:
    • ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni
    • ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
  38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
  39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
  40. Velatura
  41. Articoli tessili per animali
  42. Bandiere, stendardi e gagliardetti
Merci per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale
  1. Canovacci
  2. Strofinacci per pulizia
  3. Bordure e guarnizioni
  4. Passamaneria
  5. Cinture
  6. Bretelle
  7. Reggicalze e giarrettiere
  8. Stringhe
  9. Nastri
  10. Elastici
  11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
  12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 37 dell'allegato V (1)
  13. Centrini
  14. Fazzoletti da naso e da taschino
  15. Retine per capelli
  16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
  17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
  18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
  19. Cinghie per tendaggi e veneziane

CONTROLLI E VIGILANZA

I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione  sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente.

La vigilanza sulla corretta etichettatura compete al Ministero dello Sviluppo Economico  Direzione Generale Vigilanza e Normativa tecnica - che si avvale delle Camere di Commercio, a cui sono state conferite nel 2000 le funzioni dei soppressi uffici provinciali e della Guardia di Finanza. Svolgono attività di vigilanza anche la Polizia Municipale, i NAS ecc. I funzionari della Camera di Commercio e degli enti sopra citati possono procedere ad ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale.
 

SANZIONI

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
     
  • La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del Regolamento (UE) 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
    1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del Regolamento (UE) 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del Regolamento (UE) 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
     
  • L'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
     
  • Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
     
  • Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 1007/2011.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

Normativa nazionale

Contatti
Unità organizzativa:
Ufficio Sicurezza Prodotti
Indirizzo:
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono:
0165 573043
Email:
sicurezzaprodotti@ao.camcom.it
PEC:
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari:

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: dott. Vitaliano Vitali
Ispettore: Patrizia Demartini
Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica:
Giovedì, Marzo 12, 2026 - 12:32