Il Servizio di conciliazione della Chambre è iscritto al Registro degli Organismi di mediazione dal 23 giugno 2011 al numero 397.
Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria in materia di: diritti reali, locazione, comodato, affitto di azienda, divisioni, successioni, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, condominio, contratti bancari, finanziari e assicurativi, patti di famiglia; dal 30/6/2023 anche per associazione in partecipazione, consorzio, contratti di rete, contratti d'opera, franchising, contratti di somministrazione, subfornitura e società di persone.
La mediazione è altresì obbligatoria quando viene demandata dal Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5-quater del d. lgs. 28/2010.
L'esperimento del procedimento di mediazione in queste materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
E' obbligatoria l'assistenza dei legali. L'accordo firmato dai legali ha valore di titolo esecutivo.
E' comunque possibile presentare istanza, al di fuori di queste materie, per la mediazione volontaria.
- Come avviare una procedura di mediazione - fino al 1° maggio 2025
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Fino al 1° maggio 2025 la mediazione deve essere avviata depositando presso la Chambre una domanda compilata sull'apposito modello cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo (vedi sotto sezione allegati).
La domanda di mediazione è presentata mediante un'istanza presso l'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accodo delle parti.Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.Il deposito della domanda può essere effettuato:- direttamente allo sportello del Servizio di conciliazione - Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta
- via pec all'indirizzo mediazione@ao.
legalmail.camcom.it - in tal caso, allegare la domanda scansionata separatamente dai documenti di identità per posta - inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio di conciliazione - Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta
- Come avviare una procedura di mediazione - dal 1° maggio 2025
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Dal 1° maggio 2025 le procedure di mediazione attivate presso la Chambre dovranno essere depositate con il servizio online ConciliaCamera che consente di:
- presentare le domande di mediazione
- inviare comunicazioni di adesione
- inviare documentazione integrativa
- consultare la documentazione depositata e lo stato del procedimento
La registrazione al servizio online ConciliaCamera ed il suo utilizzo sono completamente gratuiti.
Si accede, previa registrazione, dal sito ConciliaCamera.
- Il procedimento
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Il primo incontro di mediazione deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Al primo incontro, in caso di adesione della parte invitata e quindi, in presenza di ambedue le parti, il procedimento di mediazione si intende già avviato.
Il procedimento di mediazione ha durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
Il mediatore è un terzo imparziale, esperto in tecniche di mediazione, che non ha poteri decisori: assiste le parti affinché trovino una soluzione amichevole, soddisfacente per entrambe.
Presso la Chambre sono iscritti 10 mediatori.
- Spese
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Ai sensi dell’art. 28 del DM n. 150/2023, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:
Valore della lite Spese di avvio
per ciascuna parte
(mediazioni volontarie)Spese di avvio
per ciascuna parte
(mediazioni condizione
di procedibilità)Fino a € 1.000,00 € 40 (+ IVA) € 32 (+ IVA) Da € 1.001,00 a € 50.000,00 € 75 (+ IVA) € 60 (+ IVA)
Oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile € 110 (+ IVA) € 88 (+ IVA)
Valore della lite Spese di mediazione
per ciascuna parte
(mediazioni volontarie)Spese di mediazione
per ciascuna parte
(mediazioni condizione
di procedibilità)Fino a € 1.000,00 e indeterminato/indeterminabile basso € 60 (+ IVA) € 48 (+ IVA) Da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminato/indeterminabile medio € 120 (+ IVA) € 96 (+ IVA)
Oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile alto € 170 (+ IVA) € 136 (+ IVA)
Sono altresì dovute le spese vive documentate.
In base all’esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda all’allegato A) alla determinazione d’urgenza del Presidente con i poteri della Giunta camerale n. 3 in data 14 novembre 2023 (vedi sotto sezione allegati).
Come previsto dall'art. 46 di tale Decreto, alle domande presentate prima della data di entrata in vigore (15/11/2023) continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010, allegate al Regolamento dell’Organismo, approvato dal Consiglio camerale in data 06/11/2015.
Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento si prega di contattare gli uffici della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni al numero 0165-573062.
All'esito del procedimento di mediazione, se il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Unico centro di interessi
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Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte. Ai fini dell’individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.
Per l’individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi confliggenti. Anche l’assistenza di un unico legale non rappresenta motivo per l’individuazione di un unico centro di interessi.
Non costituiscono centro unico di interessi:
i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria, i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,Costituiscono un unico centro di interessi i cointestatari o i contitolari di beni materiali ed immateriali.
- i creditori o i debitori solidali o parziali;
- il fideiussore e il debitore principale.
- Normativa