Familiari collaboratori

FAMILIARI COLLABORATORI

 

Sono definiti tali i familiari dell'imprenditore artigiano che prestano la propria opera all'interno dell'impresa.

Ai fini dell'iscrizione, delle modifiche e della cancellazione dei collaboratori familiari, l'interessato presenta alla Camera Valdostana, per via telematica, la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40.

L'ufficio Albo Artigiani provvede a trasmettere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale i dati relativi ai collaboratori ai fini dell'iscrizione alla gestione speciale artigiana.

Si considerano familiari collaboratori:

  • il coniuge

  • i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati

  • i figli naturali legalmente riconosciuti

  • i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge

  • i minori regolarmente affidati

  • i nipoti in linea diretta

  • i fratelli e le sorelle

  • i cognati, ma no i loro coniugi

  • gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.)

  • i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado

 

Ultima modifica: Venerdì 20 Novembre 2020