Decreto Cura Italia - Informazioni utili

Martedì 24 Marzo 2020

Decreto Cura Italia - Informazioni utili

l Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto Cura Italia, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, prevede alcune rimodulazioni di termini, tra le quali si indicano :

DIFFERIMENTO DI TERMINI E PROROGA DELLA VALIDITA' DI DOCUMENTI
Articolo 103

  • Il comma 1 sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
  • Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
  • Il comma 3 esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del decreto-legge 18/2020 o dai precedenti decreti emanati in ragione dell'epidemia da COVID.

 

APPROVAZIONE DEI BILANCI E SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE DI SOCIETA'
Articolo 106
Viene prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci delle società, anche a controllo pubblico, che possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019. Anche in deroga a quanto previsto negli statuti, le assemblee potranno svolgersi attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è inoltre necessario che il Presidente il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Per le s.r.l. l'espressione del voto può avvenire anche per iscritto.

RINVIO SCADENZE ADEMPIMENTI AMBIENTALI
Articolo 113
Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:

  1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
  3. presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
  4. versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

 

Ultima modifica: Lunedì 9 Novembre 2020