COVID-19 La Commissione “ammorbidisce” le regole degli aiuti di Stato

Venerdì 24 Aprile 2020

COVID-19 La Commissione “ammorbidisce” le regole degli aiuti di Stato

La crisi economica innescata dall'attuale pandemia ha portato la Commissione ad adottare, anche in materia di aiuti di Stato, misure di urgenza in deroga alle regole generalmente applicabili. Con la Comunicazione pubblicata il 19 marzo, la Commissione riconosce la compatibilità di una serie di misure eccezionali
e transitorie che gli Stati membri possono attivare a sostegno dell'economia, allo scopo di garantire la liquidità delle imprese. La compatibilità di un aiuto di Stato è determinata dal fatto che, a fronte degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, esso produce vantaggi di natura equivalente che siano di interesse comune. Questo giustifica gli aiuti alle PMI, alla ricerca, le agevolazioni in campo ambientale e così via.

Nell'attuale fase di emergenza, la Commissione ha ritenuto che siano compatibili aiuti straordinari, seppure per un periodo limitato di tempo: le concessioni potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe giustificate dall'evolversi ella situazione) e basate su tre tipologie:

a) sovvenzioni fino a un importo globale di 800.000 € per impresa, ridotto a 20.000 € nel settore della pesca e a 100.000 € per le imprese agricole;

b) garanzie su nuovi prestiti della durata massima di sei anni, ad un costo estremamente favorevole; la garanzia può coprire fino al 90% del prestito, per un importo garantito non superiore al doppio del monte salari dell'impresa per il 2019 o al 25% del suo fatturato;

c) prestiti agevolati a tassi particolarmente vantaggiosi, che non tengono conto del rating di ciascun beneficiario, ma solo della sua dimensione e della durata del prestito stesso.

Va sottolineato che gli aiuti di cui alla misura a) sono cumulabili con quelli di cui alle misure b) e c), nonché con aiuti in regime "de minimis". Non sono invece cumulabili tra loro gli aiuti di cui alle misure b) e c).

Il 3 aprile poi la Commissione ha adottato una modifica che estende il quadro temporaneo del 19 marzo scorso per consentire agli Stati membri di accelerare ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia.

La modifica introduce cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:

  1. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;
  2. sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova;
  3. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia;
  4. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali;
  5. sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti.

La modifica amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Consente ad esempio agli Stati di concedere, fino al valore nominale di 800mila euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti "de minimis" e con altri tipi di aiuti. La modifica del Quadro temporaneo sarà in vigore fino a dicembre 2020.

Per poter concedere questi aiuti è necessaria la notifica che, in linea di principio, dovrà essere effettuata a livello statale. Le singole amministrazioni, e dunque anche le Camere di Commercio, dovranno pertanto fare riferimento ad una notifica "ombrello" che preveda le misure che esse intendono attivare. La Commissione ha riconosciuto che gli Stati membri possono ricorrere alla deroga di cui all'art. 107, 2, b) del Trattato, che dichiara compatibili gli aiuti destinati a ovviare ai danni provocati da una calamità naturale o da un altro evento eccezionale. Anche per questi aiuti è tuttavia necessaria una notifica. L'adozione di una Comunicazione specifica per gli aiuti di emergenza non pregiudica naturalmente la possibilità di disporre interventi in applicazione delle regole già esistenti: dagli aiuti in esenzione a quelli in "de minimis", che non richiedono notifiche.

cebaldi@europroject-online.it
chiara.gaffuri@unioncamere-europa.eu

FONTE: Mosaico Europa Newsletter

Ultima modifica: Lunedì 9 Novembre 2020