Obbligo di PEC per gli amministratori: ulteriori informazioni e chiarimenti

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), all’articolo 1, comma 860, ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC da comunicare al Registro Imprese.

La norma si limita ad aggiungere all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole qui evidenziate in grassetto:

Art. 5 Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

  1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria. 

Sul tema si è espresso il MIMIT con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, con riferimento alle cui indicazioni il Ministero stesso in calce alla nota invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi, circostanze e fattispecie che possano consentirne l’ampliamento e, ove necessario, la correzione: poiché dalla lettura della predetta nota sono emerse alcune criticità, è stata avviata un'ulteriore interlocuzione tra Unioncamere e MIMIT.

​​​​​​​In linea con quanto concordato a livello nazionale dal Sistema camerale, che è in attesa di riscontro alla nota Unioncamere del 2 aprile 2025 contenente osservazioni alla circolare ministeriale n. 43836 del 12 marzo 2025, si riportano le seguenti indicazioni operative:

  1. La disposizione si applica a tutte le società (di capitali, di persone e cooperative) costituite dal 1 gennaio 2025 e l’obbligo di comunicazione del proprio domicilio è esteso anche agli amministratori delle società costituite anteriormente alla predetta data (01/01/2025), in sede di nomina o rinnovo della carica; per gli amministratori di queste ultime società (già iscritte al 1 gennaio 2025)  non è richiesto l'adempimento nel caso in cui non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme);
  2. In assenza della comunicazione della PEC in sede di espletamento dei predetti adempimenti, l'ufficio sospenderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto;
  3. La PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento o potrà essere un proprio domicilio digitale personale;
  4. La norma succitata non prevede un termine per la comunicazione della PEC dell'amministratore e pertanto non è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.