Il Registro delle Imprese procede periodicamente a verificare che le caselle PEC iscritte nel Registro stesso siano attive e riconducibili univocamente all'impresa e, di conseguenza, a cancellare d'ufficio le PEC iscritte che risultano inattive, revocate dal gestore, non riconducibili a una sola impresa o appartenenti a un professionista, ai sensi della Direttiva del MISE del 27 aprile 2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 al n. 2608) e dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Si comunica che con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese di Aosta n. 5 del 26 marzo 2026, si è dato avvio al procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi di Posta elettronica certificata iscritti nel Registro delle imprese e risultati non validi o revocati.
La determinazione, l’avviso di avvio e l’elenco delle imprese interessate sono consultabili sull’albo camerale on-line e nella sezione “Registro imprese - Procedimenti d’ufficio – Cancellazione PEC irregolari” del sito istituzionale della Chambre.
Le imprese inserite nell’elenco allegato possono regolarizzare la propria posizione comunicando al Registro Imprese, mediante pratica telematica, il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa entro 30 giorni dal termine di pubblicazione della determinazione sopra citata nell’albo camerale on line della Chambre.
La pratica deve essere trasmessa mediante l'applicativo DIRE oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. E’ inoltre disponibile il servizio Pratica Semplice - iscrizione PEC al seguente link https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici.
Si ricorda che tutte le comunicazioni del domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
In caso di riattivazione della PEC mediante il proprio gestore PEC non è necessario inviare nessuna comunicazione al registro delle imprese.
Una volta decorso il termine indicato sopra senza che vi sia opposizione da parte dell’impresa, il Conservatore disporrà con propria determinazione l'iscrizione d’ufficio della cancellazione dell’indirizzo PEC attualmente iscritto e non funzionante.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 c.c.
Il suddetto provvedimento farà sì che l’impresa risulterà priva di un indirizzo PEC e ciò comporterà l'avvio del procedimento di attribuzione di domicilio digitale d’ufficio e la contestuale applicazione della sanzione di cui all’articolo 37 del D.L. 76/2020.