Dismissione del modulo procura speciale Comunica

Giovedì 5 Gennaio 2023

Dismissione del modulo procura speciale Comunica

Si ricorda, come già anticipato con comunicazione del 7 marzo 2022, la prossima dismissione della cd. “procura speciale Comunica” per le seguenti domande e denunce inviate al Registro delle imprese:

  • Pratiche REA società 01/02/2023
  • Pratiche imprese individuali* 01/02/2023
  • Rinnovo cariche societarie 01/02/2023

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare piena attuazione all’articolo 31 della Legge 340/2000, norma speciale in materia di Registro delle imprese, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato alla presentazione delle domande e delle denunce presentate telematicamente, rispondendo primariamente all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.

Inoltre, tale scelta si è resa necessaria anche alla luce dell’art. 5 del D.Lgs. 183/2021, che nel recepimento della Direttiva Europea concernente l’uso di strumenti e processi digitali, ha di nuovo ribadito l’obbligo della firma digitale per le istanze di iscrizione e deposito di atti e dati nel Registro delle imprese.

Pertanto, a partire dalla data sopraindicata, il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, ...) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta  esclusivamente con la propria firma digitale.

Naturalmente gli intermediari potranno continuare a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle domande telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato oltre che dell’intermediario.

Inoltre, continueranno ad essere accettate nelle casistiche previste dalla disposizione normativa e riportate nella guida scaricabile al seguente link https://www.ao.camcom.it/it/notizie/dismissione-modulo-procura-speciale-comunica-istanze-iscrizione-deposito-registro-impreserea, le pratiche che il commercialista può firmare digitalmente in qualità di “Professionista incaricato” ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater e 2 quinquies della Legge n. 340/2000 e che per maggior chiarezza si riporta di seguito:

  • 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
  • 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società' è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

Si ricorda che il “Professionista incaricato” non può presentare:

  • pratiche relative a imprese individuali;
  • pratiche REA.

Si raccomanda, quindi, ai soggetti interessati di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale, mentre, per chi ne fosse già in possesso, sarà opportuno verificarne il corretto funzionamento e la scadenza.

Ricordiamo che la Chambre, oltre a garantire l’apertura di sportelli dedicati al rilascio dei dispositivi di firma digitale mediante prenotazione dal sito camerale https://www.ao.camcom.it/it/appuntamento/prenotazione-appuntamenti-rilascio-firma-digitale-camera-valdostana-aosta
mette a disposizione dell’utenza anche la possibilità di richiedere il rilascio del dispositivo di firma on line senza recarsi fisicamente allo sportello https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=68

* Eccezioni all’obbligo della firma digitale:
Al fine di non aggravare gli adempimenti a carico delle imprese nella fase finale del loro ciclo di vita, si specifica che nei suddetti casi sarà ancora consentito l’utilizzo della procura ComUnica:

  • istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di impresa individuale;
  • denuncia di cancellazione dal Repertorio delle notizie economiche e amministrative, per cessazione di tutta l’attività, di soggetto collettivo iscritto solo nel REA.
Ultima modifica: Martedì 10 Gennaio 2023