Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio)
Decreto (pdf)
FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Decreto interministeriale 4 dicembre 2020
Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio)
RISORSE
Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono attuati nell’ambito delle
disponibilità del medesimo fondo pari a euro 500.000.000,00.
BENEFICIARI
Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l’investimento in imprese target aventi le caratteristiche di cui al presente articolo.
Le imprese target, in particolare:
FORMA DEGLI INVESTIMENTI DEL FONDO
Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumerela forma di:
Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 21 o 22 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all’operazione di investimento interessata.
MASSIMALI DI INTERVENTO DEL FONDO
In funzione delle caratteristiche e dell’ambito tecnologico in cui opera l’impresa beneficiaria, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa:
nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Ferme restando le tipologie di soggetti beneficiari dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, gli interventi possono essere effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalità tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all’operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.
ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO
Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, l’Agenzia attua, a valere sulle medesime risorse di cui all’articolo3, comma 2, interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spinoff, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministerosecondo le modalità individuate dalla convenzione di cui all’articolo 3.
ATTIVITA' AMMESSE
Gli interventi suddetti possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita dellestart-upe PMI ad alto potenziale innovativo.
Le predette attività possono essere attuate anche attraverso:
UFFICIO COMPETENTE