Obbligo di nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’articolo 2477 c.c.

Dopo una serie di proroghe, in occasione dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovranno verificare la sussistenza o meno dell’ipotesi di obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore secondo la previsione dell’articolo 2477 c.c..

L’obbligo è stato istituito dall’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 118/2021.

L’articolo 2477 c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’assemblea che approva il bilancio in cui viene superato uno dei limiti sopra indicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, e se l’assemblea non provvede, spetta al Tribunale provvedere alla nomina su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

L’obbligo dell’organo di controllo cessa quando non viene più superato nessuno di questi 3 limiti, per 3 esercizi consecutivi (art. 2477, comma 3).

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Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
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PEC
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Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 
Referente
Dirigente/Conservatore del Registro delle Imprese: Dott.sa Katia Butelli

Note

Per quesiti scritti su pratiche Registro Imprese, Attività Regolamentate, Rea e Comunicazione Unica da presentare (esclusi bilanci di esercizio e consolidati) è necessario utilizzare il servizio SARI.