Si ricorda, come già anticipato con comunicazione del 7 marzo 2022, la prossima dismissione della cd. “procura speciale Comunica” per le seguenti domande e denunce inviate al Registro delle imprese:
Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare piena attuazione all’articolo 31 della Legge 340/2000, norma speciale in materia di Registro delle imprese, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato alla presentazione delle domande e delle denunce presentate telematicamente, rispondendo primariamente all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.
Inoltre, tale scelta si è resa necessaria anche alla luce dell’art. 5 del D.Lgs. 183/2021, che nel recepimento della Direttiva Europea concernente l’uso di strumenti e processi digitali, ha di nuovo ribadito l’obbligo della firma digitale per le istanze di iscrizione e deposito di atti e dati nel Registro delle imprese.
Pertanto, a partire dalla data sopraindicata, il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, ...) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.
Naturalmente gli intermediari potranno continuare a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle domande telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato oltre che dell’intermediario.
Inoltre, continueranno ad essere accettate nelle casistiche previste dalla disposizione normativa e riportate nella guida scaricabile al seguente link https://www.ao.camcom.it/it/notizie/dismissione-modulo-procura-speciale-comunica-istanze-iscrizione-deposito-registro , le pratiche che il commercialista può firmare digitalmente in qualità di “Professionista incaricato” ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater e 2 quinquies della Legge n. 340/2000 e che per maggior chiarezza si riporta di seguito:
Si ricorda che il “Professionista incaricato” non può presentare:
Si raccomanda, quindi, ai soggetti interessati di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale, mentre, per chi ne fosse già in possesso, sarà opportuno verificarne il corretto funzionamento e la scadenza.
Ricordiamo che la Chambre, oltre a garantire l’apertura di sportelli dedicati al rilascio dei dispositivi di firma digitale mediante prenotazione dal sito camerale https://www.ao.camcom.it/it/elenco-sezioni/prenotazione-appuntamenti-rilascio-firma-digitale/6073/prenota-appuntamento
mette a disposizione dell’utenza anche la possibilità di richiedere il rilascio del dispositivo di firma on line senza recarsi fisicamente allo sportello https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=68
* Eccezioni all’obbligo della firma digitale:
Al fine di non aggravare gli adempimenti a carico delle imprese nella fase finale del loro ciclo di vita, si specifica che nei suddetti casi sarà ancora consentito l’utilizzo della procura ComUnica: