Standard formativo per installazione impianti fonti energetiche rinnovabili

In relazione agli adempimenti previsti ai sensi del comma 1, lettera F, dell'allegato 4 del d.lgs 28/2011 e al comma 4 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 781 del 28/06/2011, i soggetti abilitati all'installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) sono tenuti alla frequenza di corsi di aggiornamento che devono svolgersi ogni 3 anni.

Tenuto conto che su sito istituzionale della Regione, nel canale tematico "Energia", è presente l'elenco dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione degli impianti in questione, dal quale si può riscontrare che i soggetti medesimi necessitano di effettuare i corsi di aggiornamento entro il 31/01/2022, si rammenta l'obbligatorietà dell'effettuazione di detti corsi a garanzia della validità e mantenimento della relativa qualificazione.

Si ricorda inoltre che, ai fini dell'aggiornamento del sopra citato elenco, terminato il corso di aggiornamento, ogni tecnico dovrà trasmettere il programma del corso e l'attestato di frequenza all'Assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro - Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia - Struttura sviluppo energetico sostenibile, Piazza della Repubblica 15, 11100 Aosta (Tel 0165 274506 oppure 0165 274731 - Pec industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it)