DEFINIZIONE
Per prodotto tessile si intende il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso
- le parti tessili:
- dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti
- dei rivestimenti di materassi
- dei rivestimenti degli articoli da campeggio
purché tali parti tessili costituiscano aleno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.
I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità alla normativa vigente.
DESIGNAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazione di fibre tessili indicate nell'allegato I del regolamento CE n. 1007/2011, es. cashmere e non più kashmir.
- Prodotti puri
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- Un prodotto tessile può essere definito con il termine "100%", "puro", o "tutto" se composto interamente da una stessa fibra tessile.
Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone - Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a:
- 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
- 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato
- Un prodotto tessile può essere definito con il termine "100%", "puro", o "tutto" se composto interamente da una stessa fibra tessile.
- Prodotti di lana vergine o lana di tosa
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- Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato "lana vergine" o "lana di tosa" purché sia composto esclusivamente di un fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o tratta in modo diverso dal "necessario".
- La denominazione si può usare anche per mischie se la quantità di lana non è inferiore al 25% e in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra. E' obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa.
- Sui prodotti dichiarati in "lana vergine" o "lana di tosa" è ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a 0,3%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica.
- Prodotti tessili composti da più fibre
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- un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente
Esempio: poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20% - Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% in peso, può essere etichettato "minimo 85%" seguito dalla denominazione della fibra
Esempio: poliestere 90% oppure poliestere minimo 85% oppure poliestere 90% viscosa 10% - un prodotto tessile composto da una o più fibre nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazioni delle loro percentuali in peso
Esempio: poliestere 50% - cotone 30% - acrilica - una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono essere indicate coni termini "altre fibre", immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso
Esempio: cotone 85% - altre fibre 15% - i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale in lino è pari almeno al 40% del peso totale del tessuto sbozzinato, possono essere designati con la denominazione "misto lino" completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone - trama puro lino"
- un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente
OBBLIGHI
- Il fabbricante, all'immissione di un prodotto sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
- Il distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifichi il contenuto. Il distributore, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno previsto dalla legge.
L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua ufficile dello stato menbro su cui il territorio sono messi a disposizione del consumatore.
- Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno
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- Fermamaniche di camicie
- Cinturini di materia tessile per orologio
- Etichette e contrassegni
- Manopole di materia tessile imbottite
- Copricaffettiere
- Copriteiere
- Maniche di protezione
- Manicotti non di felpa
- Fiori artificiali
- Puntaspilli
- Tele dipinte
- Prodotti tessili per rinforzi e supporti
- Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
- Ghette
- Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
- Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
- Articoli di materia tessile da viaggio
- Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
- Chiusure lampo
- Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
- Copertine di materia tessile per libri
- Giocattoli
- Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
- Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
- Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- Copriuova
- Astucci per il trucco
- Borse in tessuto per tabacco
- Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
- Custodia per telofoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm2
- Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
- «Nécessaires» da toletta
- «Nécessaires» per calzature
- Prodotti funerari
- Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
- Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
- Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI), destinati normalmente:
- ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni
- ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
- Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
- Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
- Velatura
- Articoli tessili per animali
- Bandiere, stendardi e gagliardetti
- Merci per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale
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- Canovacci
- Strofinacci per pulizia
- Bordure e guarnizioni
- Passamaneria
- Cinture
- Bretelle
- Reggicalze e giarrettiere
- Stringhe
- Nastri
- Elastici
- Imballaggi nuovi e venduti come tali
- Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 37 dell'allegato V (1)
- Centrini
- Fazzoletti da naso e da taschino
- Retine per capelli
- Cravatte e nodi a farfalla per bambini
- Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
- Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
- Cinghie per tendaggi e veneziane
CONTROLLI E VIGILANZA
I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente.
La vigilanza sulla corretta etichettatura compete al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Vigilanza e Normativa tecnica - che si avvale delle Camere di Commercio, a cui sono state conferite nel 2000 le funzioni dei soppressi uffici provinciali e della Guardia di Finanza. Svolgono attività di vigilanza anche la Polizia Municipale, i NAS ecc. I funzionari della Camera di Commercio e degli enti sopra citati possono procedere ad ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale.
SANZIONI
- Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a € euro 5.164,00 (art. 25 l. 883/73).
- Chiunque immetta direttamente al consumo un prodotto tessile privo di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 3.098,00 (art. 15 d.lgs. 194/99 - N.B. non si applica il pagamento in misura ridotta).
- Chiunque ometta di indicare o indichi in modo non corretto la composizione fibrosa sui documenti commerciali è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 1.564,00 (art. 25 l. 883/73 - art. 15 d.lgs. 194/99).
- Chiunque ometta di conservare le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, è punito con sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 4.131,00 (art. 15 d.lgs. 194/99).
- Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- Regolamento 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili
Normativa nazionale
- Legge n. 883 del 26 novembre 1973 - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
- Decreto Presidente della Repubblica n. 515 del 30 aprile 1976 - Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.
- Decreto legislativo n. 194 del 22 maggio 1999 - Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
- Decreto legislativo n. 206, art. 102 e seguenti, del 6 settembre 2005 - Recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.