DEFINIZIONE
Per dispositivi di protezione individuale si intendono tutti i dispositivi o articoli destinati a essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
- Prima categoria
-
Appartengono a questa categoria i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi minimi. Rientrano, a titolo esemplificativo, i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
- Lesioni meccaniche superficiali
- Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua (es. guanti)
- Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C (es. guanti, grembiuli...)
- Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole) (es. occhiali da sole)
- Condizioni atmosferiche di natura non estrema
- Seconda categoria
-
Appartengono a questa categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
- Terza categoria
-
Appartengono a questa categoria esclusivamente i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria -50 °C o inferiore;
- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.
CONFORMITA' ED OBBLIGHI
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/425.
Si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità UE, nonché, relativamente ai D.P.I. di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del Regolamento (UE) 2016/425.
PRODOTTI ESCLUSI
Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/425:
- DPI progettati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.)
- DPI progettati per essere utiizzai per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
- DPI progettati per uso privato per proteggersi da:
- condizioni atmosferiche non estreme (copricapo, indumenti per la stagione,scarpe e stivali, ombrelli, ecc.)
- l'umidita', l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.)
- DPI da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
- DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori
CONTROLLI E VIGILANZA
La vigilanza sulla sicurezza dei DPI spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro nell'ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi delle Camere di Commercio e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.
SANZIONI
(art. 14, d.lgs. 475/92 come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17)
Il fabbricante o l'importatore che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 è punito con:
- Sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 8.000,00 € a 48.000,00 €, se trattasi di DPI di prima categoria;
- Arresto sino a 6 mesi o con ammenda da 10.000 € sino a 16.000,00 €, se trattasi di DPI di seconda categoria;
- Arresto da 6 mesi a 3 anni, se trattasi di DPI di terza categoria
Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 3.000,00 € a 18.000,00 €.
Il fabbricante di DPI che omette di redigere la dichiarazione di conformità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 6.000,00 € a 36.000,00 €.
Chiunque non osserva i provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo economico (conformazione, ritiro, richiamo..) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 8.000,00 € a 48.000,00 €.
Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).
Nel caso in cui i prodotti siano privi dell'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (marchio, denominazione, indirizzo) e dei dati di riferimento del prodotto (numero di lotto e/o codice a barre o simili) e pertanto in violazione da quanto previsto dall'art. 104, commi 2 e 3 del Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si applica la sanzione amministrativa pecunia ria prevista dall'art. 112 comma 5 del decreto citato ovvero da euro 1.500,00 a 30.000,00 euro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
-
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
Normativa nazionale
-
Decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 in attuazione della direttiva comunitaria 89/686/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui dispositivi di protezione individuale
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Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo