Start Up e PMI innovative

STARTUP E PMI INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

STARTUP INNOVATIVA

Con Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stato introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015.

L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)

  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);

  • è residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);

  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

  • non deve distribuire o aver distribuito utili;

  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

 

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

 

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)

  • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)

  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013)

 

PMI INNOVATIVA

La PMI innovativa è una società di capitali, non iscritta alla sezione speciale registro imprese per startup innovative, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, che non ecceda i limiti dimensionali relativi a organico e fatturato o bilancio tracciati dalla normativa europea sulle PMI, e che soddisfano determinati parametri riguardanti l'innovazione tecnologica. Inoltre, oltre a possedere queste caratteristiche, le PMI innovative:

  • non devono avere azioni quotate su un mercato regolamentato;

  • devono avere già depositato un bilancio certificato al Registro Imprese;

  • devono possedere un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo che non superi i 43 milioni di euro;

  • occupano meno di 250 persone.

Infine, devono possedere almeno 2 tra questi 3 requisiti:

  • le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono uguali o superiori al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;

  • impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale o dottorato di ricerca;

  • titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale oppure sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

 

INCUBATORI CERTIFICATI

L'incubatore certificato di imprese start-up innovative, invece, viene qualificato come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative in possesso dei seguenti requisiti:

  • dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

  • dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

  • e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

  • ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative; ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato dal legale rappresentante dell'incubatore al momento della domanda di iscrizione alla sezione speciale

Al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa le startup innovative e gli incubatori certificati devono iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale.

L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Informazioni più dettaglIate in relazione ai singoli adempimenti sono reperibili nelle schede dedicate del SARI (Servizio di Assistenza specialistica del Registro Imprese) e nel sito dedicato alle start-up.

 

LINK A SARI

LINK A STARTUP REGISTRO IMPRESE

 

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020