Calzature

DEFINIZIONE

Per calzature si intendono tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

A titolo esemplificativo sono considerate calzature:

  • Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno
  • Stivali di qualunque genere
  • Sandali di vario tipo, espadrilles
  • Scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo
  • Calzature speciali concepite per un attività sportiva, ad esempio per il pattinaggio, per lo sci, la lotta, il pugilato ecc....
  • Scarpe da ballo
  • Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica
  • Calosce portate sopra altre calzature
  • Calzature usa e getta con suole riportate
  • Calzature ortopediche

CONFORMITA' ED OBBLIGHI - ETICHETTE

Le calzature che sono destinate al consumatore finale devono essere provviste di un'etichetta la quale deve:

  • essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna)
  • fornire le indicazione mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana
  • contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo)
  • essere visibile, saldamente applicata e durevole, leggibile ed accessibile al consumatore

L'obbligo di apporre l'etichetta spetta al fabbricante oppure al suo rappresentante con sede nell'Unione Europea, che ne rispondono per l'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita ed esporre, in modo visibile al pubblico, un cartello con la simbologia utilizzata nelle etichette.

Le calzature si compongono di tre parti:

  •  tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata ala suola esterna
  •  rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede interni alla scarpa
  •  suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura

PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI

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MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI

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ESEMPIO DI ETICHETTA DI CALZATURA REALIZZATA INTERAMENTE IN CUOIO

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PRODOTTI ESCLUSI
  • Calzature d'occasione usate
  • Calzature aventi le caratteristiche di giocattoli
  • Calzature di protezione
  • Calzature disciplinate dal d.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982 (sostanze pericolose)

CONTROLLI  E  VIGILANZA

La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio  competenti per territorio. Per verificare la conformità delle calzature, il Servizio sicurezza prodotti della Chambre  effettua dei controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Nel caso in cui l'etichetta non sia presente o non sia conforme alle norme vigenti verrà assegnato al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio, un termine perentorio per la regolarizzazione dell'etichettatura.
Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
Nel caso in cui i prodotti siano privi dell'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (marchio, denominazione, indirizzo) e dei dati di riferimento del prodotto (numero di lotto e/o codice a barre o simili) e pertanto in violazione da quanto previsto dall'art. 104, commi 2 e 3 del Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si applica la sanzione amministrativa pecunia ria prevista dall'art. 112 comma 5 del decreto citato ovvero da euro 1.500,00 a euro 30.000,00.

Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

Normativa nazionale

Contatti

Ufficio Sicurezza Prodotti

Unità organizzativa
Ufficio Sicurezza Prodotti
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573043
Email
sicurezzaprodotti@ao.camcom.it
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore: Patrizia Demartini
Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica: Mercoledì 28 Aprile 2021