Obbligo di nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’articolo 2477 c.c.

Martedì 30 Maggio 2023

Obbligo di nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’articolo 2477 c.c.

Dopo una serie di proroghe, in occasione dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovranno verificare la sussistenza o meno dell’ipotesi di obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore secondo la previsione dell’articolo 2477 c.c..

L’obbligo è stato istituito dall’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 118/2021.

L’articolo 2477 c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’assemblea che approva il bilancio in cui viene superato uno dei limiti sopra indicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, e se l’assemblea non provvede, spetta al Tribunale provvedere alla nomina su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

L’obbligo dell’organo di controllo cessa quando non viene più superato nessuno di questi 3 limiti, per 3 esercizi consecutivi (art. 2477, comma 3).

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Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
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Email
registro.imprese@ao.camcom.it
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da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 
Referente
Dirigente/Conservatore del Registro delle Imprese: Dott.sa Katia Butelli

Ultima modifica: Martedì 30 Maggio 2023