Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere a versare:
- l'importo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente)
- l'importo della sanzione ridotta
- l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera
Termini, scadenze ed applicazione
Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge, o, per le uove iscrizioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, o di apertura di unità locale, può usufruire dell'istituto del ravvedimento:
- entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:
- l'importo del diritto annuo dovuto
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale
- la sanzione pari al 3,75% del tributo
- dal 31° giorno ed entro un anno dalla violazione (ravvedimento breve) versando
- l'importo del diritto annuo dovuto
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale
- la sanzione pari al 6% del tributo
La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungere 30 giorni alla data di protocollo della domanda.
Il pagamento va effettuato mediante il modello F24 (modello ordinario) compilando la sezione IMU e altri Tributi Locali, indicando il codice ente AO e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici: 3850 per il tributo 3851 per gli interessi 3852 per le sanzioni.
Il Ravvedimento può essere anche calcolato e pagato cliccando su questo LINK