Testo deliberato dal Consiglio camerale in data 1 settembre 2004 e successive modifiche.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Natura)
- La Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - di seguito denominata Chambre, istituita con legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 20 maggio 2002 n. 7, è ente locale di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali per il sistema economico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- Nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nella legge regionale 7/2002 e nella legge 23 dicembre 1993 n. 580, la Chambre è titolare di potestà statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, che esercita in conformità alle leggi che ne disciplinano l'ordinamento e l'attività ed al presente Statuto.
- La Chambre valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese della Regione, favorendone l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale.
- La Chambre esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato, ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Art. 2
(Sede e logo)
- La Chambre ha sede in Aosta.
- La Chambre può costituire uffici distaccati sul territorio della Regione per favorire il decentramento delle funzioni e dei servizi.
- La Chambre può inoltre, costituire propri uffici all'estero, anche in forma associata con altre Camere di commercio italiane o straniere o con altri enti pubblici o privati.
- Il logo è approvato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- L'uso del logo è riservato esclusivamente alla Chambre, salva la facoltà di regolare la concessione in uso ad altri enti.
Art. 3
(Attribuzioni)
- Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Chambre, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli stessi, per le parti non disciplinate della l. r. 7/2002.
- La Chambre esercita sul territorio regionale le funzioni attribuite alla Regione Valle d'Aosta dal D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532 art. 11 e spettanti nel restante territorio nazionale, secondo la legislazione vigente, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- La Chambre esercita le attribuzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché quelle ad essa comunque demandate. Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da parte delle amministrazioni deleganti.
- La Chambre esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le attività di raccolta, comunicazione e divulgazione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese. All'istituzione di tali osservatori, essa provvede evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le amministrazioni pubbliche. La Chambre svolge altresì funzioni di regolazione del mercato e provvede alla raccolta ed alla diffusione degli usi e delle consuetudini.
- Per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Chambre può istituire aziende speciali, operanti secondo le norme del diritto privato, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse per l'economia regionale, anche mediante forme di partecipazione societaria, consortile o associativa con altri soggetti pubblici o privati, secondo le norme del codice civile.
Art. 4
(Principi ispiratori dell'attività)
- La Chambre esprime e valorizza le peculiarità economiche e le tradizioni del territorio, nel rispetto dell'identità locale e del bilinguismo.
- La Chambre impronta la propria attività al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione della gestione e delle procedure amministrative.
- La Chambre favorisce in particolare, l'accesso ai propri servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
- In accordo con le associazioni di categoria della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con gli altri enti del territorio, la Chambre esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
- Con la Regione, le Amministrazioni dello Stato, le altre Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali, la Chambre assicura il massimo rispetto dei principi di sussidiarietà e leale cooperazione.
Art. 5
(Potestà statutaria e regolamentare)
- Il presente Statuto, adottato nella fase costitutiva della Chambre, è deliberato dal Consiglio camerale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti ed inviato alla Giunta Regionale per le deliberazioni di sua competenza.
- La potestà normativa nelle materie di competenza della Chambre, è esercitata dal Consiglio, che approva i regolamenti a maggioranza assoluta dei componenti.
- La Chambre può altresì adottare regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Giunta.
- La Giunta approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno.
Art. 6
(Sistema camerale)
- La Chambre è membro dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) e partecipa alla rete nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed agli enti che ne rappresentano gli interessi.
- La Chambre può partecipare ad una o più Unioni interregionali, costituite con altre Unioni Regionali delle Camere di commercio.
- La Chambre è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del registro imprese e degli altri registri, albi e ruoli, previsti dalle norme vigenti.
TITOLO II
ORGANI
Art. 7
(Organi)
Sono organi della Chambre:
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8
(Nomina, composizione e durata del Consiglio)
- Il Consiglio è composto da venticinque componenti, designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10 comma 2 della l. 580/1993 e nel rispetto dei criteri indicati dal successivo comma 4 del presente articolo.
- Fanno altresì parte del Consiglio tre componenti designati ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. b), c) e d) della l. r. 7/2002.
- La composizione del Consiglio e i relativi settori economici individuati in fase di prima costituzione dell'organo, sono riportati nell'allegato al presente Statuto.
- Eventuali modifiche della composizione del Consiglio Camerale di cui al comma precedente, dovranno rispettare gli specifici settori dell'economia regionale del territorio della Regione Valle d'Aosta, così come disposto dall'art. 10 della l. 580/1993, richiamata dall'art. 3 della l. r. 7/2002 e potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo deve essere almeno pari alla metà dei componenti il Consiglio.
Art. 9
(Requisiti e cause di ineleggibilità)
- Possono essere nominati componenti del Consiglio coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili;
- almeno uno tra gli ulteriori requisiti:
- essere titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società che operano nei settori dell'economia locale;
- essere esperti con consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale sono designati;
- esercitare una libera professione nelle aree di interesse della Camera, nell'ambito del territorio regionale, con l'iscrizione al relativo albo professionale.
- Costituiscono cause di ineleggibilità:
- essere dipendenti della Chambre, dipendenti statali o dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, a meno che non si sia nominati in rappresentanza della categoria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o di quella delle associazioni di consumatori o utenti;
- avere in atto rapporti creditizi o debitori con la Chambre;
- essere parlamentare europeo o nazionale, consigliere o assessore regionale;
- avere riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore nel minimo ad un anno e superiore nel massimo a cinque anni o essere soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.
- I consiglieri per i quali sopravvenga la causa di ineleggibilità di cui ai punti n. 1) o 3) hanno l'obbligo di optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
Art. 10
(Decadenza e cessazione dalla carica di consigliere)
- La decadenza dalla carica di consigliere è determinata dalla perdita di uno dei requisiti prescritti e dalla sopravvenienza o mancata rimozione di una causa di ineleggibilità ed è dichiarata con provvedimento del Presidente della Regione.
- La decadenza è altresì determinata dalla mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo. L'assenza di giustificato motivo è accertata dal Presidente della Chambre e deve risultare dal verbale della seduta.
- Il consigliere che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Chambre. Le dimissioni non necessitano di accettazione e sono irrevocabili.
- In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, il Presidente della Chambre deve darne immediato avviso al Presidente della Regione, per i provvedimenti di sua competenza.
- I consiglieri che subentrano nel corso del mandato, decadono allo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.
Art. 11
(Competenze del Consiglio)
- Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e programmazione della Chambre.
- Il Consiglio:
- predispone e delibera lo Statuto adottato nella fase costitutiva della Chambre, con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 del presente Statuto;
- predispone e delibera le successive modifiche allo Statuto;
- individua, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, gli Ordini Professionali rappresentati nel Consiglio a norma dell'art. 6 comma 3, lett. d) della l. r. 7/2002;
- delibera, con maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche alla composizione del Consiglio ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- approva a maggioranza dei due terzi dei componenti, il logo della Chambre;
- esercita la potestà regolamentare, a maggioranza assoluta dei componenti;
- determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività;
- approva, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- approva la dotazione organica iniziale, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- elegge tra i suoi componenti la Giunta, con votazione separata rispetto all'elezione del Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera l'istituzione di aziende speciali e ne approva lo Statuto; delibera altresì l'istituzione di società strumentali e ne approva le linee programmatiche;
- delibera la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse regionale, anche mediante la costituzione o la partecipazione a forme societarie, consortili o associative con soggetti pubblici o privati;
- può delegare il Segretario Generale o altro dirigente a rappresentare la Chambre alle assemblee ordinarie e straordinarie delle società strumentali, controllate e/o collegate o comunque partecipate, qualora a ciò non abbia provveduto il Presidente e/o la Giunta;
- delibera l'istituzione di uffici periferici;
- determina gli emolumenti degli organi della Chambre, secondo le previsioni di legge;
- delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'eventuale aumento della misura del diritto annuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della l. r. 7/2002.
- I consiglieri camerali agiscono, senza vincolo di mandato, nell'interesse dell'intero sistema economico regionale.
- Le funzioni di componente del Consiglio non sono delegabili.
Art. 12
(Funzionamento del Consiglio)
- Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Chambre.
- Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, in due sessioni annuali, per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
- Si riunisce inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta ovvero almeno un quarto dei componenti del Consiglio, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- Le convocazioni, con l'ordine del giorno sono effettuate, con le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 10, almeno quindici giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza, che consentono la convocazione almeno cinque giorni prima della riunione.
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.
- Il Consiglio può istituire al suo interno, Commissioni che svolgono funzioni istruttorie, anche con l'ausilio di esperti esterni.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le seguenti eccezioni:
- per l'approvazione dello Statuto, delle sue successive modifiche, del logo e dell'individuazione degli Ordini professionali rappresentati nel Consiglio ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. d) della l. r. 7/2002, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti;
- per l'approvazione dei regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti;
- per la nomina del Presidente sono richieste le maggioranze previste dall'art. 17 del presente Statuto.
- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi specificati nel regolamento di cui al successivo comma 10.
- Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Possono altresì essere chiamati a partecipare i funzionari o gli esperti la cui presenza sia ritenuta necessaria allo svolgimento della seduta.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 13
(Composizione, nomina e durata della Giunta)
- La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari ad un terzo dei componenti del Consiglio.
- Ciascun consigliere esprime una sola preferenza.
- La composizione della Giunta deve assicurare la presenza di almeno un rappresentante per le seguenti categorie:
- agricoltura;
- artigianato;
- commercio;
- industria;
- turismo.
- La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei componenti è rinnovabile per tre sole volte.
- Le funzioni di componente della Giunta non sono delegabili.
Art. 14
(Competenze della Giunta)
- La Giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed esercita collegialmente le proprie funzioni, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio.
- In particolare la Giunta:
- nomina al suo interno un Vicepresidente;
- predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- definisce, nell'ambito del programma di attività e del bilancio di previsione, le priorità, gli obiettivi ed i progetti da realizzare, destinando le relative risorse;
- approva il proprio regolamento interno, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti;
- designa il Segretario Generale;
- nomina il Segretario generale Vicario;
- predispone e approva la dotazione organica della Chambre e i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale;
- delibera la costituzione in giudizio e la conciliazione o transazione delle liti, nominando i relativi legali;
- verifica la rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti;
- ratifica le determinazioni di urgenza del Presidente;
- esprime il parere sulla nomina, da parte del Presidente, dei rappresentanti della Chambre in società, enti od organismi esterni;
- adotta ogni altro provvedimento inerente la funzione di governo della Chambre che non sia attribuito alla competenza esclusiva del Consiglio o del Presidente, secondo la legge ed il presente Statuto.
- In caso di urgenza, la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio. In tale caso, la delibera è sottoposta alla ratifica del Consiglio, nella sua prima riunione successiva.
Art. 15
(Funzionamento della Giunta)
- La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Chambre, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
- La Giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro membri, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- Le convocazioni comprensive dell'ordine del giorno sono effettuate, con le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 8, almeno cinque giorni prima della riunione salvi i casi di urgenza, che consentono la convocazione almeno due giorni prima della riunione.
- Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, salvi i casi di cui al successivo comma 5.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi di approvazione dei regolamenti, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- Partecipano di diritto alle riunioni della Giunta, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Possono altresì essere chiamati a partecipare i funzionari o gli esperti, la cui presenza sia ritenuta necessaria allo svolgimento della seduta.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 16
(Cessazione e decadenza dalla carica di membro della Giunta)
- La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro della Giunta.
- La decadenza dalla carica si verifica inoltre, in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo. L'assenza di giustificato motivo è accertata dal Presidente e deve risultare dal verbale della seduta.
- Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della Chambre, non necessitano di accettazione e sono irrevocabili.
- La cessazione o le dimissioni di un membro della Giunta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio. In tale riunione, il Consiglio provvede alla sostituzione con voto segreto.
- Qualora la metà più uno dei membri della Giunta siano cessati o dimissionari, tutto il collegio si intende decaduto ed il Consiglio provvede ad una nuova nomina dell'intero organo.
- La Giunta decade, in caso di scioglimento del Consiglio.
Art. 17
(Presidente)
- Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima e nella seconda votazione ed a maggioranza assoluta, nella terza votazione.
- Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- Nell'ipotesi in cui non si raggiunga alcuna maggioranza, il Consiglio decade e trova applicazione il disposto dell'art. 8, comma 4 della l. r. 7/2002.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Chambre.
- Il Presidente:
- convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;
- provvede alle nomine ed alle designazioni in enti, società od organismi in cui sia richiesta una rappresentanza della Chambre, sentito il parere della Giunta;
- in caso di urgenza, adotta gli atti di competenza della Giunta., in tale evenienza, gli atti medesimi sono sottoposti alla ratifica della Giunta, nella prima riunione successiva.
- Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
Art. 18
(Vicepresidente)
- La Giunta nomina al suo interno, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
Art. 19
(Obbligo di astensione)
- Il Presidente ed i componenti della Giunta e del Consiglio non possono partecipare alle deliberazioni che coinvolgono interessi personali o di parenti e affini entro il terzo grado.
- In tal caso, hanno l'obbligo di allontanarsi dalla riunione e non sono computati nel numero legale.
Art. 20
(Nomina, composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio.
- La Giunta regionale designa uno dei membri effettivi per la funzione di Presidente del Collegio.
- Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
- Il Collegio dura in carica cinque anni in coincidenza con il mandato del Consiglio.
Art. 21
(Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- collabora con gli organi della Chambre nella sua funzione di controllo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Chambre;
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta;
- esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
- Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, lo comunica immediatamente al Presidente che riferisce alla Giunta ed al Consiglio.
- Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili con la natura della Chambre, le norme del Collegio sindacale delle Società per Azioni.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
Art. 22
(Segretario Generale)
- Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Regione su designazione della Giunta della Chambre, ai sensi dell'art. 10 della l. r. 7/2002.
- Il Segretario Generale svolge funzioni di vertice dell'amministrazione e sovrintende alla gestione complessiva, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi di governo della Chambre.
- Il Segretario Generale è sovraordinato al personale della Chambre, compreso quello di qualifica dirigenziale.
- Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario e può formulare pareri e proposte.
- La Giunta camerale nomina, tra i dirigenti in organico un Segretario generale Vicario, il quale svolge le funzioni di Segretario generale in carenza dello stesso oppure in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 23
(Dirigenti)
- I dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi relativi all'area cui sono preposti.
- Secondo il disposto dell'art. 10 della l. r. 7/2002, ai sensi della l. r. 45/1995, soprintendono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite, con autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza.
- I dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i necessari atti e provvedimenti amministrativi e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- Le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali sono stabilite nel regolamento camerale dell'organizzazione e dei servizi.
Art. 24
(Personale)
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Chambre sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali, applicabili secondo la normativa regionale vigente.
- Nell'ambito di tali norme, la Chambre disciplina con propri regolamenti l'ordinamento del personale.
- La Chambre riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED AZIENDE SPECIALI
Art. 25
(Partecipazioni della Chambre)
- Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, la Chambre può promuovere la costituzione o acquisire partecipazioni in società, consorzi ed enti, anche a prevalente partecipazione privata, aventi come finalità lo sviluppo e la promozione del sistema economico. L'individuazione delle forme giuridiche di partecipazione deve assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza, di economicità e di buon andamento dell'amministrazione, con particolare riferimento all'esistenza di controllo contabile nei soggetti partecipati ed alla valutazione della responsabilità patrimoniale conseguente alla partecipazione.
- Per l'esercizio delle proprie attività, ed in particolare per le attività di promozione e supporto alla nuova imprenditorialità ed allo sviluppo delle attività economiche nonché per la promozione ed il sostegno del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo Valle d'Aosta, la Chambre può avvalersi di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali, con partecipazione totalitaria al capitale dell'Ente Camerale e/o di Enti pubblici, cui possono essere affidate direttamente le attività sopra menzionate.
- Ai fini dell'affidamento di cui al comma che precede, la Chambre e/o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società deve realizzare la propria attività con l'Ente Camerale e/o con gli altri Enti pubblici titolari del capitale sociale.
- Il controllo analogo di cui al comma che precede deve essere esercitato attraverso opportuni strumenti di programmazione, di vigilanza e di verifica dell'attività della società controllata.
Art. 26
(Aziende Speciali)
- La Chambre può istituire Aziende Speciali ai sensi della l. r. 7/2002 e della l. 580/1993, operanti secondo le norme del diritto privato, nell'ambito delle finalità istituzionali della Chambre.
- Le Aziende Speciali sono dotate di un proprio Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento, approvato dal Consiglio della Chambre.
- Gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dagli organi della Chambre, secondo le disposizioni dei relativi Statuti.
- Per il proprio funzionamento, le Aziende Speciali possono avvalersi di personale camerale o di propri dipendenti assunti con contratto di diritto privato.
Art. 27
(Rappresentanti della Chambre)
- I rappresentanti della Chambre, negli organi delle società e degli enti partecipati, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità necessari a garantire la più efficace gestione e la più idonea rappresentanza della Chambre.
- I rappresentanti della Chambre, nei limiti consentiti dalla legge, sono tenuti a fornire al Presidente informazioni specifiche e relazioni sulla gestione delle società e degli enti partecipati.
Art. 28
(Altri strumenti di partecipazione)
- La Chambre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ispira la propria attività al criterio di sussidiarietà ed adeguatezza e favorisce la gestione integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale, promuovendo a tal fine, accordi di programma, patti territoriali, intese ed altri strumenti di programmazione negoziata.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Art. 29
(Entrate)
- Costituiscono entrate della Chambre:
- il Diritto annuale di cui all'art. 18 della l. n. 580/1993, che la Regione Valle d'Aosta trasferisce alla Chambre, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della l. r. 7/2002;
- i diritti di segreteria e le altre entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni della Chambre;
- il finanziamento annuale erogato dalla Regione Valle d'Aosta, a norma dell'art. 12 comma 3 della l. r. 7/2002;
- le somme relative all'aumento del diritto annuale deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della l. r. 7/2002;
- le somme derivanti dalla partecipazione al Fondo Perequativo Nazionale;
- i finanziamenti ed i contributi derivanti dalla partecipazione a bandi o progetti nazionali e comunitari;
- le sanzioni;
- altre eventuali entrate.
Art. 30
(Gestione contabile e patrimoniale)
- La gestione della Chambre è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza e precisione.
- La gestione della contabilità è effettuata in osservanza alle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 23 luglio 1997 n. 287 e sue eventuali modificazioni.
- Il Consiglio può, in deroga alla disposizione contenuta nel comma precedente ed in osservanza al combinato disposto degli artt. 3 e 6 della l. r. 7/2002, adottare il regolamento di disciplina della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale della Chambre, nel rispetto dei principi generali dettati dal presente statuto e dalle norme regionali vigenti.
- Tutte le attività della Chambre si realizzano, nel rispetto della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate.
- Il bilancio di previsione è annualmente deliberato dal Consiglio entro il 30 novembre, su proposta della Giunta.
- Il conto consuntivo è approvato annualmente dal Consiglio entro il 30 aprile, su proposta della Giunta.
Art. 31
(Risorse trasferite dalla Regione)
- Sono compresi nel patrimonio della Chambre i beni e le risorse trasferite dalla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 11 della l. r. 7/2002.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
(Formazione e pubblicità degli atti)
- Ai sensi della l. 580/1993 art. 15, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta concernenti le persone sono assunte a scrutinio segreto, si può tuttavia procedere con votazione a scrutinio palese, qualora la decisione sia adottata all'unanimità dai presenti.
- Le deliberazioni degli organi della Chambre e le determinazioni del Segretario Generale e dei dirigenti sono portate a conoscenza del pubblico, mediante affissione all'albo camerale, anche per estratto, per 15 giorni consecutivi.
- Il diritto di accesso è garantito, nei termini previsti dalla legislazione vigente e da un apposito regolamento.
Art. 33
(Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti)
- Lo Statuto ed i regolamenti camerali vengono pubblicati mediante affissione all'albo camerale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- Ne è comunque assicurata la massima conoscibilità con gli strumenti ritenuti più idonei.
Art. 34
(Rinvio)
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, trova applicazione la disciplina stabilita dalla normativa vigente.
ALLEGATO
Composizione del Consiglio
- La composizione del Consiglio in fase di prima costituzione, nell'osservanza dell'art. 10 comma 4 della l. 580/1993, rispetta la seguente ripartizione:
- n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore Agricoltura
- n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore Artigianato
- n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore Industria
- n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore Commercio
- n. 1 consiglieri in rappresentanza del settore Cooperative
- n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore Turismo
- n. 2 consiglieri in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni
- n. 1 consiglieri in rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni
- n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore Servizi alle imprese
- Del Consiglio fanno altresì parte tre consiglieri di cui:
- n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- n. 1 consigliere in rappresentanza degli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre.