Le novità introdotte dal Decreto Legislativo sui rifiuti
La Chambre Valdôtaine informa che lo scorso mese di dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo n. 205 riguardante le "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
In particolare, nei 39 articoli e nei 6 allegati di cui si compone il testo, vengono introdotte alcune modifiche riguardanti aspetti di ordine generale sul tema rifiuti ed altre che, invece, coinvolgono direttamente le modalità di gestione dei rifiuti da parte delle imprese.
Albo nazionale gestori ambientali:
- Le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 prima del 14 aprile 2008, dovranno aggiornare la propria iscrizione comunicando, entro il 24 dicembre 2011, i dati richiesti e indicati dall'articolo 212, comma 8, ovvero le targhe dei mezzi utilizzati, i codici CER dei rifiuti trasportati e l'attività imprenditoriale dalla quale sono prodotti i rifiuti; (già in vigore)
- E' stata introdotta una durata di 10 anni dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8; pertanto, le imprese iscritte dovranno provvedere a rinnovare l'iscrizione ogni 10 anni dalla data di rilascio del provvedimento di iscrizione; (già in vigore)
- l'art. 190 del D. Lgs. 205/2010 ha introdotto, per i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi che non hanno aderito su base volontaria al Sistri, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico; (tale disposizione entrerà in vigore dal 31 maggio 2011)
- notevoli modifiche all'articolo 212 del D. Lgs. 152/2006 tra cui:
- non sono più previste le categorie 6 e 7 (già in vigore);
- è prevista l'iscrizione all'albo non solo di imprese ma anche di ENTI che gestiscono i rifiuti;
- è prevista l'iscrizione di imprese ed operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti, nell'ambito del trasporto intermodale; (già in vigore)
- è prevista l'iscrizione delle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano; (già in vigore)
- esonero dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da parte di imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi, a condizione che l'attività non comporti una variazione di classe;
- esonero dall'obbligo di prestazione di garanzia finanziaria da parte delle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti non pericolosi;
- le imprese che effettuano le attività di bonifica di siti e dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente (e non più del Ministero) per ogni intervento di bonifica;
- è prevista l'emanazione di un nuovo regolamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in sostituzione del DM 406/98, da adottare con decreto ministeriale;
- è prevista la sospensione d'ufficio da parte delle Sezioni regionali, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dei mezzi iscritti all'Albo che le imprese non hanno iscritto al Sistri (qualora ovviamente si tratti di mezzi per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al Sistri). Trascorsi 3 mesi dalla sospensione senza che tale obbligo sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo; (già in vigore)
- sono state introdotti nel D. Lgs. 152/2006 le disposizioni sul sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti e le relative sanzioni;
MUD:
- Con l'entrata in vigore del Sistri, solo i Comuni saranno obbligati alla presentazione del Mud alle CCIAA; a ribadire quanto sancito dall'articolo 16 del D. Lgs. 205/2010, l'articolo 37 dispone l'abrogazione delle schede Mud "Sezione comunicazione semplificata, Sezione rifiuti e Sezione intermediazione". I capitoli 2 e 3 del Mud sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione del 2012 relativa al 2011;
- A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 22/12/2010 di proroga del SISTRI la prevista compilazione della dichiarazione MUD relativa al 2010, originariamente in scadenza al 31/12/2010, è slittata al 30 Aprile 2011. La dichiarazione sarà da ripresentare entro il 31/12/2011 relativamente al periodo 1/1-31/5/2011 non coperto dal SISTRI;
Sanzioni SISTRI
All'interno del Decreto 205/2010 vengono introdotte le sanzioni relative al SISTRI che si aggiungono alle precedenti sanzioni ambientali.
Senza entrare nel dettaglio dei singoli casi previsti dal Decreto 205/2010, cui si rimanda per i necessari approfondimenti, si evidenzia che il trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione al SISTRI piuttosto che il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza delle previste autorizzazioni è punito con la sanzione accessoria della confisca del mezzo.
Commercio e intermediazione rifiuti
Il D. Lgs 205/2010 ha ribadito l'obbligo di iscrizione all'Albo per chi effettua attività di commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti, finora mai attuato in mancanza del decreto che fissa gli importi delle garanzia finanziarie necessarie per perfezionare l'iscrizione.
Il Comitato nazionale, con Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, fissa criteri nuovi per lo svolgimento di tale attività, abrogando la precedente Delibera n. 3 del 4 aprile 2000 e concedendo solo 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto che stabilirà le garanzie finanziarie per le imprese già operanti di presentare domanda di iscrizione.
Comunicato 02/11
Aosta, 25 gennaio 2011