Il Servizio di conciliazione della Chambre è iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al numero 397.
Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria in materia di:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari, finanziari
- condominio
- risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti
L'esperimento del procedimento di mediazione in queste materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il decreto 28/2010 non preclude tuttavia le conciliazioni volontarie relative alle controversie civili e commerciali. I costi sono quelli riportati nella tabella "Indennità di mediazione".
Il procedimento
Il procedimento è disciplinato dal Regolamento predisposto da Unioncamere e approvato dal Consiglio camerale il 7 novembre 2011.
Il procedimento è informale, riservato e volontario: le parti possono ritirarsi in qualsiasi momento e se non raggiungono un accordo possono rivolgersi al giudice.
Il primo incontro viene di norma fissato entro 15 giorni dalla domanda e il procedimento deve concludersi entro 4 mesi da tale data.
Durante il procedimento si può essere assistiti dal proprio legale/consulente.
Se le parti raggiungono un accordo amichevole di definizione della controversia (conciliazione), che ha valore di contratto, il verbale di accordo è omologato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il mediatore
Il mediatore è un terzo imparziale, esperto in tecniche di mediazione, che non ha poteri decisori: assiste le parti affinché trovino una soluzione amichevole, soddisfacente per entrambe.
Nell'elenco della Chambre sono iscritti 30 mediatori.
Spese
L'indennità, dovuta da ciascuna parte, è costituita dalle spese di avvio del procedimento (€ 40,00 + IVA) corrisposte al deposito della domanda e dalle spese di mediazione corrisposte prima dell'incontro e il cui ammontare è scaglionato in fasce in relazione al valore della controversia. Oltre alla suddetta indennità (spese di avvio + spese di mediazione) sono a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura (raccomandata/e per la notifica/e).
Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario alla Banca Carige, Piazza Chanoux
IT 50G 06175 01200 000000274990
oppure in contanti o a mezzo POS allo sportello (solo bancomat).
Gli importi per le controversie nelle materie obbligatorie art. 5 comma 1 del d.lgs 28/2010 sono ridotti di 1/3 per i primi sei scaglioni e di 1/2 per i restanti scaglioni, salva la riduzione prevista per la mancata adesione della parte invitata.
Il costo del verbale di mancata partecipazione è di 40,00 € (+ IVA) per il primo scaglione ed a 50,00 € (+ IVA) per tutti gli altri scaglioni.
In caso di valore indeterminato l'indennità dovuta dalle parti sarà pari a quella prevista per le controversie di valore compreso tra 50.001,00 e 250.000,00 euro.
In caso di valore indeterminabile l'indennità dovuta dalle parti sarà pari a quella prevista per le controversie di valore compreso tra 25.001,00 e 50.000,00 euro.
In caso di notevole divergenza tra le parti sull'indicazione del valore della controversia, il valore di riferimento per la determinazione dell'indennità dovrà essere quello risultante dalla media aritmetica dei valori indicati dalle parti, sino al limite di 250.000,00 euro.
In ogni caso, all'esito del procedimento di mediazione, se il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Responsabile dell'Organismo: dott.ssa Laura Morelli - Dirigente Area di Regolazione del mercato e promozione.
Normativa:
d.lgs. 28/2010
d.m. 180/2010
d.m. 145/2011