Il Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) prevede che l'azione della Comunità comporti, tra l'altro, "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno" (articolo 3, lettera g). Tra le regole di concorrenza vi sono quelle applicabili alle imprese - relative alle intese, all'abuso di posizione dominante ed alle concentrazioni - e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati.
Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti.
Le principali disposizioni che riguardano gli aiuti di Stato del trattato CE sono contenute negli articoli 87-89, ma occorre citare anche gli articoli 36 (che riguarda solamente l'applicabilità delle disposizioni della concorrenza ai settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca), 73 (relativo ai trasporti terrestri) e 86 (sui servizi d'interesse generale).
L'articolo 87, in particolare, introduce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune (vale a dire il principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che incidono sugli scambi tra Stati membri e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Il citato principio non è tuttavia assoluto, ma ammette deroghe per gli aiuti che perseguono determinati obiettivi. È lo stesso articolo 87 che contiene le principali deroghe, tra le quali possiamo menzionare gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
Altre deroghe sono poi contenute nell'articolo 73 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell'articolo 86 (servizi d'interesse economico generale).
(definizione tratta da www.osservatorioaiutidistato.it)